Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impiego pubblico

Impiegati dello Stato

Sottovoce della voce 098 nella classificazione del Massimario

54 massime, da pronunce dal 12 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

Pagina 2 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 54ª delle 54 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8676/2025

    Incaricato di pubblico servizio - Nozione - Requisiti in positivo e in negativo - Configurabilità in capo agli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio - Ragioni.

    La nozione di incaricato di pubblico servizio, di cui all'art. 358 c.p., va determinata in base alla connotazione oggettiva e funzionale dell'attività esercitata, la quale, in positivo, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto, da un lato, manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e, dall'altro, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale; rivestono quindi tale qualifica gli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 353 del 2000, in quanto l'attività a cui sono prevalentemente adibiti rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale ed implica compiti intellettivi, che comportano la conoscenza e l'applicazione di normative, ancorché di livello esecutivo, cioè competenze e un grado di autonomia operativa tali da escludere incombenze puramente materiali.

    Rv. 674484-01Rassegna di aprile 2025, p. 253Art. 358 c.p. · Art. 7 Legge-quadro in materia di incendi boschivi · Art. 4 Legge-quadro in materia di incendi boschiviDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1866/2025

    Stipendi

    Enti pubblici non economici - Comune di Palermo - Rapporti di lavoro costituiti con contratti di diritto privato - Art. 1, comma 2, d.l. n. 24 del 1986 conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986 - Disposizioni limitative della contrattazione collettiva ex art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 e successivi provvedimenti di proroga - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

    Le disposizioni limitative della contrattazione collettiva di cui all'art. 9, comma 17, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2020, e successivi provvedimenti di proroga, riguardano solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico ex art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, non si applicano ai rapporti di lavoro con il Comune di Palermo costituti con contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, sulla base delle menzionate disposizioni limitative, aveva negato a un dipendente del Comune di Palermo gli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. per le imprese edili e dal contratto integrativo provinciale, pacificamente applicati al suo rapporto di lavoro in forza del citato d.l. n. 96 del 1986).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 673668-01Rassegna di gennaio 2025, p. 106Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1818/2025

    Disciplina › Procedimento disciplinare

    Impiego pubblico privatizzato - Sanzione conservativa inflitta per plurime condotte - Esclusione della sussistenza di parte degli illeciti contestati - Conseguenze - Art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Potere-dovere del giudice di rideterminare la sanzione - Criteri.

    In tema di pubblico impiego privatizzato, nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare conservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 673665-01Rassegna di gennaio 2025, p. 105Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 740/2025

    Disciplina › Procedimento disciplinare › Rapporti con il giudizio penale

    Sanzioni disciplinari - Giudicato penale - Effetti extrapenali di una sentenza di patteggiamento - Principio tempus regit actum - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "principio tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive . (Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione).

    Rv. 673566-01Rassegna di gennaio 2025, p. 99Art. 653 c.p.p. · Art. 445 c.p.p.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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