Corte costituzionale

Sentenza n. 491/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/1989 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo

comma, del codice civile nel testo sostituito dall'art. 1, della

legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica"), promosso con l'ordinanza

emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento

civile vertente tra Melotti Maurizio e la Ditta Officine Bindi di

Bertocchi Franco, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Melotti Maurizio nei

confronti della ditta officine Bindi di Bertocchi Franco, per la

determinazione del trattamento di fine lavoro, il Pretore di Modena,

con ordinanza del 12 novembre 1988 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ.,

nel testo sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte

in cui - a differenza di quanto è stabilito per i periodi di assenza

dal lavoro dovuti a una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ.,

nonché per il caso di sospensione totale o parziale del lavoro con

intervento della Cassa integrazione guadagni - non include il

servizio militare di leva tra le cause di sospensione della

prestazione di lavoro per le quali deve essere computato nella

retribuzione annua, ai fini del calcolo del trattamento di fine

rapporto, l'equivalente della retribuzione normale.

La questione è sollevata in riferimento non all'art. 52 Cost. -

profilo già esaminato dalla Corte con la sentenza n. 802 del 1988 e

l'ordinanza n. 36 del 1989 - ma agli artt. 3 e 136, sulla base della

premessa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte nella

sentenza citata, il trattamento di rapporto è, come l'indennità

originariamente prevista dall'art. 2120, un effetto dell'anzianità.

Posta questa premessa, il giudice remittente denuncia:

a) ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle

ipotesi di sospensione previste dalla norma impugnata, trattandosi

anche nell'ipotesi in questione di sospensione dovuta a causa non

imputabile al lavoratore;

b) in particolare, ingiustificata disparità di trattamento dei

lavoratori, obbligati - essi soltanto - al servizio militare di leva,

rispetto al trattamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e

puerperio.

2. - Secondo il giudice a quo non varrebbe osservare in contrario

che solo nelle ipotesi di sospensione previste dalla norma

denunciata, e non pure durante il servizio militare di leva, il

lavoratore ha diritto alla retribuzione o a una prestazione

previdenziale sostitutiva, sia perché anche chi presta servizio

militare ha diritto ad una prestazione pecuniaria erogata dallo

Stato, in aggiunta ad altre attribuzioni in natura, sia perché,

comunque, nelle dette ipotesi la legge non si riferisce alle somme

effettivamente percepite dal lavoratore, ma alla retribuzione che gli

sarebbe spettata in caso di normale svolgimento del rapporto di

lavoro;

c) irrazionale disparità di trattamento rispetto ai pubblici

dipendenti, per i quali, a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre

1986, n. 958, anche il periodo di servizio militare di leva è

calcolato agli effetti del trattamento di fine servizio (indennità

di buonuscita, premio di fine servizio ecc.);

d) violazione dell'art. 136, primo comma, Cost., avendo il

legislatore del 1982 reintrodotto surrettiziamente una norma (l'art.

1, secondo comma, del d.leg.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, che

escludeva il servizio militare dal computo ai fini del calcolo

dell'indennità di anzianità) già espunta dall'ordinamento dalla

sentenza di questa Corte n. 8 del 1963. Considerato in diritto

1. - La legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma,

cod.civ., modificato dalla legge n. 297 del 1982, nella parte in cui

non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione

della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento

di fine rapporto, già riconosciuta da questa Corte con la sentenza

n. 802 del 1988 in riferimento all'art. 52 della Costituzione, è

rimessa in discussione dal Pretore di Modena in riferimento ad altri

parametri costituzionali, e precisamente agli artt. 3 e 136.

2. - La questione non è fondata.

Secondo la premessa di fondo assunta dal giudice a quo, dalla

quale dipende tutta la motivazione dell'ordinanza, il trattamento di

fine rapporto non ha natura diversa dall'indennità di anzianità

originariamente prevista dall'art. 2120. Contrariamente alla dottrina

accolta dalla citata sentenza n. 802 del 1988, il diritto del

lavoratore previsto dal nuovo testo della norma sarebbe sempre un

"effetto dell'anzianità" e la differenza rispetto alla precedente

indennità di anzianità consisterebbe soltanto "nel diverso criterio

di calcolo del loro ammontare".

Questa valutazione riduttiva non avverte che il criterio di

calcolo è necessariamente connesso con la natura dell'indennità, di

guisa che la radicale modificazione di quello non può non comportare

una radicale trasformazione di questa. Il rilievo che "il trattamento

di fine rapporto, non diversamente dall'indennità di anzianità,

sarà di entità tanto maggiore quanti più sono gli anni di

servizio" non coglie il significato specifico e tecnico della regola

di "proporzionalità agli anni di servizio" che qualificava

l'indennità di anzianità come un effetto dell'anzianità.

Tale proporzione significa che quanto maggiore è il numero degli

anni di servizio prestato tanto più elevata è la base di computo

dell'indennità, costituita dall'ultima retribuzione o, nel caso di

retribuzione costituita in tutto o in parte da compensi variabili,

dalla media degli emolumenti percepiti negli ultimi tre anni.

L'indennità non era una retribuzione accantonata, correlata alle

retribuzioni guadagnate durante il rapporto di lavoro, ma era un

corrispettivo distinto, collegato all'anzianità per se stessa, la

quale entrava direttamente nel calcolo in funzione di moltiplicatore.

Dopo la legge del 1982 l'anzianità non è più un fattore di

calcolo, e in questo senso il trattamento di fine rapporto non è un

effetto dell'anzianità. Esso è formato dalla somma di

accantonamenti annuali calcolati sul coacervo delle retribuzioni

percepite in ciascun anno e rivalutati annualmente a partire

dall'anno successivo. Ne consegue che, ceteris paribus, il

frazionamento dell'anzianità di servizio conseguente a passaggi del

lavoratore da un'azienda all'altra non incide sull'ammontare

complessivo del trattamento di fine rapporto. Una delle ragioni della

ristrutturazione dell'istituto, oltre alla riduzione del costo del

lavoro, è stata l'esigenza di favorire la mobilità del lavoro,

fortemente penalizzata dalla disciplina precedente a causa appunto

della proporzione diretta all'anzianità di servizio, che

caratterizzava l'indennità come premio di fedeltà all'azienda.

L'anzianità conserva solo una rilevanza indiretta in ragione

degli incrementi automatici di retribuzione ad essa collegati

("scatti di anzianità", notevolmente ridotti dalla recente

contrattazione collettiva, e passaggi automatici di qualifica,

limitati ai livelli più bassi). Ma ciò significa che la

progressione dell'anzianità influisce, attraverso i connessi

automatismi salariali, sull'entità delle quote annuali di

accantonamento, non già che il trattamento di fine rapporto è

proporzionale all'anzianità.

3. - La correlazione del trattamento di fine rapporto alle

retribuzioni effettivamente percepite esclude la computabilità dei

periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il

lavoratore non conserva la retribuzione, né direttamente, né in

forme equivalenti di previdenza. Tale è il periodo del servizio

militare di leva secondo la disciplina del d.lgs. C.p.S. n. 303 del

1946, in base alla quale si giustifica, in relazione all'art. 3

Cost., la discriminazione operata dalla norma impugnata rispetto ai

periodi di assenza dal lavoro considerati dall'art. 2110 cod. civ. La

ratio dell'art. 2120, terzo comma, non è, come ritiene il giudice a

quo, la non imputabilità al lavoratore dell'impedimento sopravvenuto

(non tutte e non sempre le sopravvenienze previste dall'art. 2110

sono indipendenti dalla volontà del prestatore di lavoro), bensì il

diritto di conservare la retribuzione in deroga al principio di

sinallagmaticità delle prestazioni.

Il riferimento della legge alla retribuzione normale non fornisce

argomento per sostenere che le ipotesi in essa richiamate sono

trattate come periodi di retribuzione figurativa (cioè fittizia)

indipendentemente dalla conservazione della retribuzione a norma

dell'art. 2110 cod. civ., così che la mancanza di analoga tutela nel

caso del servizio militare di leva non giustificherebbe l'esclusione

di questo periodo dal calcolo degli accantonamenti di cui al primo

comma. La dipendenza logica della norma dell'art. 2120, terzo comma,

dal presupposto della conservazione della retribuzione è confermata

dall'equiparazione alle ipotesi di cui all'art. 2110 dei soli periodi

di sospensione del lavoro assistiti dall'intervento della Cassa

integrazione guadagni. Ciò significa che il riferimento alla

retribuzione normale ha soltanto una funzione di arrotondamento (nei

casi di conservazione della retribuzione limitata a una aliquota

percentuale) analoga a quella della norma del primo comma circa il

computo delle frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Nemmeno vale obiettare che "anche chi presta servizio militare ha

diritto a una elargizione pecuniaria erogata dallo Stato e integrata

da attribuzioni ulteriori in natura". Tali prestazioni, corrisposte a

tutti i militari, non sono "forme equivalenti di previdenza"

sostitutive dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro, la

quale in questa ipotesi resta sospesa al pari dell'obbligazione di

lavoro.

Manifestamente inconsistente è poi l'estrapolazione dalle ipotesi

contemplate dall'art. 2120, terzo comma, del caso di gravidanza e

puerperio per metterlo a confronto col caso del lavoratore chiamato

ad adempiere il dovere civico del servizio militare di leva e trarne

argomento di violazione dell'art. 3 Cost. sotto lo specifico profilo

del principio di parità dei sessi.

Non è producente nemmeno il confronto con la disciplina

legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici,

fatta salva dall'art. 4, sesto comma, della legge n. 297 del 1982.

Che il periodo del servizio di leva si computi ai fini di questo

trattamento si spiega perché l'indennità di buonuscita per il

personale statale, l'indennità di anzianità per i dipendenti degli

enti parastatali e l'indennità premio di servizio per i dipendenti

degli enti locali, la cui disciplina il legislatore ha ritenuto,

almeno per il momento, di non modificare, hanno natura analoga a

quella dell'indennità di anzianità originariamente prevista dal

codice civile per i rapporti di lavoro privato, cioè sono

corrispettive all'anzianità come tale, nella quale, giusta la

sentenza n. 8 del 1963 di questa Corte, deve essere computato anche

il tempo trascorso in servizio militare di leva.

4. - Non sussiste infine la pretesa violazione dell'art. 136 Cost.

La sentenza appena citata ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 13

settembre 1946, n. 303, il quale escludeva, salva diversa

disposizione del contratto collettivo, che il periodo trascorso in

servizio militare di leva dovesse essere computato "agli effetti

dell'anzianità". Questa norma non è stata ripristinata dall'art.

2120, terzo comma, nel nuovo testo dettato dalla legge n. 297 del

1982. Il periodo del servizio di leva continua ad essere computato

nell'anzianità di servizio a tutti i suoi effetti: scatti periodici

di anzianità (cfr. Cass. n. 6166 del 1988), durata del preavviso,

delle ferie annuali e del comporto per malattia, passaggi automatici

di qualifica. Ma tra questi effetti non v'è più il diritto

all'indennità di anzianità, al quale la legge del 1982 ha

sostituito un trattamento di natura diversa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2120, terzo comma, cod.civ., modificato dalla legge 29

maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il

servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della

prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine

rapporto, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 136 della

Costituzione, dal Pretore di Modena, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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