Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

Art. 42-bis — Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 50 Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

50

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di eta', possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa», anziche' «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attivita' lavorativa»".

Testo vigente dal 6 giugno 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 42-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29090/2025

    4 novembre 2025

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente di immissione nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).

    Art. 42-bis · Art. 30 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 58 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 99/2024

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa». La norma censurata dal Consiglio di Stato, terza sezione, ristringe irragionevolmente l’ambito di applicazione dell’istituto, minando la finalità di rilievo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli nei loro primissimi anni di vita. A fronte di una simile ratio, la limitazione imposta non tiene nella dovuta considerazione la maggiore complessità ed eterogeneità che caratterizza l’odierna organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto; di conseguenza, compromette l’adeguata tutela e la ricomposizione di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori – situazione, nella realtà, sempre meno rara – si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, prestando le proprie rispettive attività in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare. (Precedente: S. 209/2022).

    Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 42-bis Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 2015 al 6 giugno 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di eta', possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa», anziche' «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attivita' lavorativa»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art42bis · fonte del testo

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