Corte costituzionale

Sentenza n. 802/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma

terzo, codice civile in rif. art. 2111 stesso codice promosso con

ordinanza emessa il 29 maggio 1987 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Napoli Francesco e s.r.l. Sogeima

iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Napoli Francesco contro

la sua datrice di lavoro s.r.l. SOGEIMA e avente per oggetto la

determinazione del trattamento di fine rapporto, il Pretore di

Milano, con ordinanza 29 maggio 1987, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 52, secondo

comma, Cost., dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. (novellato dalla

legge 29 maggio 1982 n. 297) nella parte in cui non prevede il

servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della

prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento

predetto.

Ad avviso del giudice remittente, le ipotesi indicate dalla norma

in esame sono tassative, e quindi sono escluse sia la possibilità di

applicazione analogica ad altre ipotesi, sia la possibilità,

ritenuta da alcune pronunce di giudici di merito, di applicazione

diretta dell'art. 52, secondo comma, Cost., interpretato da questa

Corte nel senso che il concetto di "posizione di lavoro", garantita

al prestatore chiamato alle armi per il servizio di leva, "non deve

essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, (ma) è

un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il

diritto alla indennità di anzianità" (sent. n. 8 del 1963).

È vero che l'anzianità del lavoratore non ha più rilevanza per

se stessa nel nuovo sistema delineato dalla legge n. 297 del 1982, ma

solo se qualificata dalla percezione della retribuzione; a questo

principio, peraltro, la legge fa eccezione nelle ipotesi previste nel

terzo comma dell'art. 2120, le quali sono computate come periodi di

"retribuzione figurativa". Donde la questione, sottoposta alla Corte,

se l'esclusione del servizio militare dal novero di tali ipotesi sia

compatibile col precetto costituzionale interpretato nel senso ampio

sopra riferito.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio

dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Data la genericità del dispositivo dell'ordinanza di

rimessione, conviene precisare preliminarmente che la sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma,

cod. civ. (nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982), in

quanto non prevede il servizio militare tra i periodi computabili per

il trattamento di fine rapporto, è rilevante limitatamente

all'ipotesi del servizio di leva, restando estranea all'oggetto del

presente giudizio l'altra ipotesi del richiamo alle armi.

2. - Contrariamente all'opinione di alcuni giudici di merito, dai

quali il mancato riferimento al detto periodo è stato interpretato

come una lacuna di previsione che darebbe spazio a una applicazione

diretta dell'art. 52 Cost., il giudice a quo ravvisa correttamente

nella disposizione denunziata del codice civile una norma implicita

di esclusione del tempo trascorso in servizio di leva dal computo per

la determinazione del trattamento di fine rapporto.

Di tale norma, peraltro, egli ritiene dubbia la legittimità

costituzionale sul riflesso che, giusta la statuizione della sentenza

n. 8 del 1963 di questa Corte, il concetto di "posizione di lavoro",

tutelata dall'art. 52, secondo comma, Cost., "comprende senza dubbio

anche il diritto all'indennità di anzianità". Non è difficile

intuire che il dubbio del giudice remittente è sollecitato dalla

regola enunciata nell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 297 del

1982, secondo cui le norme di legge o le clausole collettive che

richiamano l'istituto dell'indennità di anzianità devono essere

intese come facenti riferimento al trattamento di fine rapporto.

3. - La questione non è fondata.

Dal contesto in cui è inserita si arguisce che la massima della

sentenza testé riferita è formulata con una metonimia: tenendo

l'occhio al caso di specie, che ha dato origine all'incidente di

costituzionalità, essa intende dire che la salvaguardia della

posizione di lavoro da ogni pregiudizio include anche "il computo del

tempo trascorso in servizio militare di leva nella anzianità del

lavoratore", della quale l'effetto principale, nell'ordinamento

allora vigente, era il diritto all'indennità di anzianità. Perciò

il riferimento a questo diritto, essendo una locuzione figurativa,

adoperata per esprimere la rilevanza del servizio militare di leva

"agli effetti dell'anzianità", non può essere letto oggi come

richiamo del trattamento di fine rapporto: questo, a differenza

dell'indennità originariamente prevista dall'art. 2120 cod. civ.,

non è un effetto dell'anzianità.

Nel nuovo sistema la somma capitale spettante al prestatore di

lavoro alla cessazione del rapporto non è "proporzionale agli anni

di servizio" (e infatti queste parole non compaiono nel nuovo testo

dell'art. 2120), bensì si determina in proporzione all'ammontare

delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto, delle quali una

quota (aggiuntiva) viene di anno in anno nominalmente accantonata per

formare il trattamento di fine rapporto. L'anzianità rileva

indirettamente (posto che l'entità degli accantonamenti aumenta in

ragione del numero degli anni di servizio), e solo nella misura

corrispondente a periodi di retribuzione effettiva. A questa regola

il terzo comma dell'art. 2120 porta eccezione soltanto nel senso che

i periodi ivi indicati di assenza dal lavoro con diritto alla

retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma

previdenziale, figurano come periodi di retribuzione normale anche se

la conservazione della retribuzione fosse limitata a una aliquota

percentuale di essa. Del resto, questo caso è oggi abbastanza

marginale grazie alle norme dei contratti collettivi integrative

delle forme di previdenza sociale previste dall'art. 2110 cod. civ.

Ne consegue che non entrano nel computo del trattamento di fine

rapporto i periodi di sospensione della prestazione di lavoro per i

quali non spetta al lavoratore il diritto alla conservazione, nemmeno

parziale, della retribuzione. A questa categoria di ipotesi - secondo

la disciplina risultante dall'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 13 settembre

1946 n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953 n. 35 - appartiene

il periodo di assenza dal lavoro per adempiere gli obblighi di leva,

durante il quale il prestatore ha diritto alla conservazione della

posizione di lavoro nel senso ampio sopra ricordato, ma non conserva

la retribuzione. Sotto quest'altro profilo, come ha osservato la

Corte di cassazione (sent. n. 5970 del 1984), il rigore della norma

costituzionale "viene contemperato dall'applicazione dei principi che

regolano il rapporto di lavoro, come la non decorrenza degli effetti

economici e della retribuzione in assenza della prestazione

lavorativa".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., modificato dalla legge 29

maggio 1982 n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il

servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della

prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine

rapporto, sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, Cost.,

dal Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:802 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari