TU pubblico impiego

Art. 29-bis — Mobilità intercompartimentale

Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. 61

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

61

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis".

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 29-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19912/2025

    17 luglio 2025

    In tema di mobilità intercompartimentale, l'equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione è attuata, da parte delle amministrazioni pubbliche, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità e in assenza di più specifici criteri previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, confrontando, anzitutto, i pertinenti c.c.n.l. sulla base delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, mentre la successiva individuazione della posizione economica adeguata può avvenire, nel rispetto della regola generale per la quale vi deve essere una corrispondenza di area funzionale e posizione economica, anche valutando la prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione.

    Art. 29-bis · Art. 30 TU pubblico impiego

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2009 al 19 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

    Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art29bis · fonte del testo

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