Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1970 dal pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Carrara Giambattista e la società

Sacelit, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

2) ordinanza emessa il 30 maggio 1970 dal pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Bassetto Renzo e la società Cantieri

Navali e Officine Meccaniche di Venezia, iscritta al n. 312 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Visto l'atto di costituzione di Bassetto Renzo;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Luciano Ventura, per il Bassetto.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra Giambattista Carrara e la

S.p.A. Sacelit, il pretore di Bergamo, con ordinanza emessa il 9

gennaio 1970, sollevava questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile, "nella

parte in cui subordina il diritto all'indennità di anzianità al fatto

che il rapporto di lavoro abbia avuto almeno la durata di un anno", in

riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.

Premetteva il pretore che il Carrara, dopo aver lavorato quale

operaio alle dipendenze della società convenuta dal 4 marzo 1968 al 14

febbraio 1969, aveva richiesto la somma di lire 22.402, a titolo di

indennità di anzianità ma la società aveva contestato l'esistenza

del diritto per il fatto che il rapporto di lavoro era durato meno di

un anno.

Ciò premesso, il pretore osservava che la norma denunciata, che

prevede la corresponsione dell'indennità di anzianità in misura

proporzionale agli anni di servizio, non era stata modificata sul punto

dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e andava interpretata,

secondo la giurisprudenza della Cassazione, "nel senso che per avere

diritto all'indennità di anzianità è richiesto che il rapporto abbia

avuto almeno la durata di un anno".

Osservava altresì che l'art. 2120, comma primo, atteso il

carattere retributivo riconosciuto all'indennità di anzianità da

questa Corte, "confisca legislativamente al lavoratore che abbia

lavorato alle dipendenze di terzi per un periodo inferiore all'anno una

parte della retribuzione".

E concludeva, ritenendo che ciò fosse in contrasto con il disposto

dell'art. 36, comma primo, della Costituzione e senza che detta

normativa potesse essere giustificata dalla "particolare minore durata

del rapporto di lavoro".

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nel procedimento civile vertente tra Renzo Bassetto e la

società Cantieri Navali e Officine Meccaniche di Venezia, il pretore

di Venezia, con ordinanza emessa il 30 maggio 1970 sollevava questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma primo,

del codice civile, "nella parte in cui può interpretarsi nel senso che

l'indennità di anzianità competa al prestatore di lavoro nella sola

ipotesi di servizio di durata non inferiore ad un anno", per contrasto

con l'art. 36 della Costituzione.

Secondo il pretore la questione non appariva manifestamente

infondata, perché per la detta interpretazione restrittiva della norma

si era pronunciata la Cassazione, perché con l'articolo 1 della legge

18 febbraio 1960, n. 1561 era stato sancito un conteggio in dodicesimi

per l'indennità di anzianità dovuta agli impiegati privati, ed in

base all'art. 9 della citata legge n. 604 del 1966 il diritto

all'indennità di anzianità spettava al lavoratore in ogni caso di

risoluzione del rapporto di lavoro, e perché all'indennità in oggetto

è concordemente riconosciuto il carattere di retribuzione differita.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte si costituiva soltanto il Bassetto, con atto

depositato il 18 novembre 1970.

Il Bassetto, riportandosi all'orientamento giurisprudenziale di

questa Corte in ordine alla natura retributiva dell'indennità di

anzianità, chiedeva che la questione fosse dichiarata fondata.

Negava che il superamento dell'anno di servizio possa essere

necessario per consolidare e rendere effettivi i diritti del lavoratore

costituzionalmente garantiti. E sosteneva che sotto questo profilo la

questione si ricollegasse anche all'indirizzo espresso da questa Corte

nella sentenza n. 66 del 1963 in materia di ferie.

Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - All'udienza del 27 ottobre 1971, l'avv. Luciano Ventura, per

il Bassetto, insisteva nelle precedenti ragioni e richieste. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe del pretore di

Bergamo e del pretore di Venezia è sollevata la stessa questione: se

l'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude

il diritto del lavoratore subordinato alla indennità di anzianità

qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia durato meno di

un anno, sia in contrasto con l'art. 36, comma primo, della

Costituzione.

I due giudizi vanno, pertanto, riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Nonostante che, in tema di indennità di anzianità, il

legislatore, con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, abbia

dettato disposizioni a quel tempo innovative nei confronti dell'ultima

parte del detto primo comma dell'art. 2120 (così come la Corte non ha

mancato di rilevare con la sentenza n. 75 del 1968), non può non

ritenersi tuttavia in vigore la restante parte della relativa norma e

precisamente quella oggetto della presente denunzia.

Il citato art. 9, infatti, si limita a prescrivere che

"l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni

caso di risoluzione del rapporto di lavoro", ed il primo comma

dell'art. 2120, in conseguenza dell'entrata in vigore di quella legge,

non avente per altro portata generale, ed a seguito della dichiarazione

di parziale illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza

n. 75 del 1968, viene a disporre che "in caso di cessazione del

contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro

un'indennità proporzionale agli anni di servizio".

Questa norma, in tal modo, fissando il criterio da osservarsi ai

fini della determinazione e liquidazione dell'indennità de qua, che

per ciò deve essere proporzionata agli anni di servizio, e facendo,

allo scopo, riferimento all'anno quale unità di tempo, secondo la

giurisprudenza prevalente considera il servizio prestato per un periodo

di tempo inferiore ad un anno condizione non sufficiente perché il

lavoratore abbia diritto alla detta indennità.

3. - Così interpretata, la norma risulta in contrasto con il

disposto dell'art. 36, comma primo, della Costituzione.

L'indennità di anzianità, ad avviso della Corte (citata sentenza

n. 75 del 1968), "riveste carattere retributivo, costituendo parte del

compenso dovuto pel lavoro prestato".

Data la sua portata complementare nei confronti della retribuzione

in senso stretto, deve riconoscersi ad essa la tutela costituzionale

propria di quest'ultima: ed in particolare, il relativo diritto

discende dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione e si

informa ad essi.

Nella specie, escludendo implicitamente l'art. 2120, comma primo,

che il diritto all'indennità spetti al lavoratore che abbia una

anzianità di servizio inferiore all'anno, il legislatore viene a

negare al lavoratore un diritto che costituzionalmente gli è

assicurato.

Il criterio per cui in dipendenza della durata (annale o superiore

all'anno, ovvero inferiore all'anno) del servizio, il ripetuto diritto

spetta o meno al lavoratore, non è qui valutato direttamente e in

riferimento al principio di eguaglianza, sibbene per la conseguenza

della sua applicazione e cioè per il fatto che, in caso di servizio di

durata inferiore all'anno, al lavoratore non compete l'indennità.

Non può venire, così, in considerazione la ragione che avrà

determinato il legislatore a ricollegare al detto limite di tempo un

trattamento differenziato; e senza, per altro, doversi escludere a

priori che la previsione di un periodo minimo di servizio possa

apparire razionalmente giustificata.

Rileva qui in modo obiettivo la violazione del principio di

proporzionalità quantitativa che l'art. 36 pone inderogabilmente a

disciplina del rapporto tra retribuzione e prestazione di lavoro, e di

conseguenza è illegittima costituzionalmente la norma denunziata nella

parte in cui esclude che l'indennità di anzianità spetti al

prestatore di lavoro il quale abbia prestato servizio per un periodo di

tempo inferiore all'anno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma

primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennità di

anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia

avuto una durata inferiore all'anno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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