Art. 52 — Rettifica del valore degli immobili e delle aziende

L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e` stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche` dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli ((uffici dell'Agenzia delle entrate)) o da messi comunali o di conciliazione. 93 Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque (2) volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta` e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.5 I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 39 40 45 Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 11 novembre 1989

5

Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale data".

L. 24 dicembre 2003 n. 350

39

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

La L. 24 dicembre 2003 n. 350 ha disposto (con l'art. 1 comma 63) che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento".

D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004 n. 191

40

Il D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004 n. 191 ha disposto (con l'art. 1-bis comma 7) che "per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

45

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 45) che il moltiplicatore previsto dal comma 5, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 285/2000

    Questione infondata
    14 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui preclude la rettifica da parte dell'ufficio del registro, sul valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili, ma utilizzabili per coltivazione di cava. Infatti, in base ad una corretta interpretazione della normativa sull'imposta di cui trattasi, che tenga conto, come peraltro avrebbe dovuto considerare il giudice rimettente, dell'art. 18 del regio decreto n. 1572 del 1931, l'applicazione dell'istituto della c.d. valutazione automatica è esclusa quanto le risultanze catastali non corrispondano alla effettiva e giuridica destinazione del terreno, anche se il contribuente non abbia avuto cura di denunciare la variazione.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 18 Testo unico sul nuovo catasto

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 287/2000

    Questione infondata
    14 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in quanto la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata ne' sono stati addotti dal giudice rimettente motivi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 52, comma 4 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che dispongano di una rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne dispongano. - v. le ordinanze nn. 582/1989, 789/1988 e 586/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 321/1991

    Questione infondata
    10 luglio 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. mentre per quanto riguarda l'art. 42 Cost., non risulta addotta dal giudice 'a quò alcuna specifica motivazione in ordine al profilo sotto il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata. - O. nn. 582/1989, 789/1988 e 586/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2006 al 3 ottobre 2024. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione. Non sono sottoposti a rettifica il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art52 · fonte del testo

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