Art. 278 c.c.i.i. — Oggetto e ambito di applicazione

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura ((di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata)). ((Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.)) Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1. (( Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. )) L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall'esdebitazione:

  • a)gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • b)i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 278 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835/2025

    3 giugno 2025

    In tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento.

    Art. 278 c.c.i.i. · Art. 390 c.c.i.i. · Art. 142 fallimento

    Rassegna di giugno 2025, p. 9 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 104/2026

    Altra decisione
    11 giugno 2026

    In base all’art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l’ordinanza di rimessione va notificata, laddove non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (Precedente: O. 47/2012)Alle parti – siano esse costituite in giudizio o no – deve essere notificata l’ordinanza di rimessione ai sensi dell’art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Più in generale, in coerenza con la ampia figura di parte, presupposta dagli artt. 23 e seguenti della medesima legge, la notifica dell’ordinanza di rimessione va eseguita nei confronti di tutti i soggetti, fra i quali è in corso il giudizio a quo, restando ininfluente se la parte si sia costituita. (Precedenti: S. 74/2023 - mass. 45448; S. 270/2010; O. 47/2012 - mass. 36127) In caso di mancata notifica dell’ordinanza di rimessione ad una delle parti dei giudizi principali va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché venga eseguita la notificazione mancante. (Precedenti: S.74/2023 - mass. 45448; O. 47/2012 - mass. 36127).(Nel caso di specie, è ordinata, per difetto di notifica, la restituzione degli atti ai rimettenti nei giudizi riuniti promossi dai Tribunali di Verona e Milano inerenti alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma secondo, del d.lgs. 14 del 2019, sollevate con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che l’esdebitazione operi nei confronti di creditori che non si siano insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado che abbiano partecipato al concorso siano stati integralmente soddisfatti o, sempre in presenza di quest’ultima condizione, dei creditori che, pur avendo fatto istanza di ammissione al passivo, siano stati esclusi da esso. La notifica dell’ordinanza di rimessione va eseguita nei confronti di tutti i soggetti, fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte si sia costituita; pertanto, la notifica dell’ordinanza di rimessione va ordinata anche verso i creditori ammessi al passivo nel giudizio di esdebitazione relativo a una procedura di liquidazione controllata e degli altri creditori nei cui riguardi è stato in concreto suscitato il contraddittorio all’interno del medesimo giudizio di esdebitazione). (Precedenti: S.74/2023 - mass. 45448; S. 270/2010 - mass. 34880; O. 377/2006 - mass. 30775; O. 13/2006 - mass. 30089).

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 278 c.c.i.i.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 66 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura tolto: concorsuale che prevede la liquidazione dei beni aggiunto: di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato … debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere tolto: anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentantitolto: , con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Sono salvi …

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estintitolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art278 · fonte del testo

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