Art. 111 fallimento — Ordine di distribuzione delle somme

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

  • 1)per il pagamento dei crediti prededucibili;
  • 2)per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
  • 3)per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1). 50 60
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9

60

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 11, comma 3-quater) che "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuita' rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 111 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    16 maggio 2025

    In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare.

    Art. 111 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 103 fallimento · Art. 1706 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 72, 74 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 32/1995

    Questione infondata
    27 gennaio 1995

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il President…

    Art. 111 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 22 febbraio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9

    Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 11, comma 3-quater) che "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuita' rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art111 · fonte del testo

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