Legge fallimentare

Art. 142 fallimento — Esdebitazione

Il fallito persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

  • 1)abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • 2)non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • 3)non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
  • 4)non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • 5)non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • 6)non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale. L'esdebitazione non puo' essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Restano esclusi dall'esdebitazione:
  • a)gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;50
  • b)i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonche' le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. 51
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto: -(con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5." -(con l'art. 19, comma 2) che "Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data." -(con l'art. 22, comma 4) "L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto." -(con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Corte Costituzionale

51

La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 5/03/2008 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacita' personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale."

Testo vigente dal 6 marzo 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 142 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1444/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di esdebitazione, anche la condotta tenuta dal debitore prima dell'apertura della procedura può assumere valenza ostativa alla concessione del beneficio ex art. 142 l.fall., come risulta dalla valorizzazione normativa che lo stesso art. 142, comma 1, nn. 2), 5) e 6), l.fall. attribuisce a comportamenti posti in essere prima dell'apertura della procedura concorsuale, senza che per ciò stesso si determini un vaglio di meritevolezza del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva negato l'esdebitazione, in quanto il debitore aveva stipulato con un proprio congiunto, in prossimità della dichiarazione di fallimento, un contratto di locazione contenente la quietanza del pagamento anticipato dell'intero canone, ciò che aveva ritardato la liquidazione dell'attivo fallimentare, in attesa dell'esito dell'azione revocatoria intentata dalla curatela per far dichiarare inefficace il predetto contratto).

    Art. 142 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18520/2025

    7 luglio 2025

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione prevista dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti.

    Art. 142 fallimento · Art. 445 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18517/2025

    7 luglio 2025

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall, la sentenza di patteggiamento della pena è equiparabile alla sentenza penale di condanna, in ragione del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. "Riforma Cartabia").

    Art. 142 fallimento · Art. 445 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835/2025

    3 giugno 2025

    In tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento.

    Art. 142 fallimento · Art. 390 c.c.i.i. · Art. 278 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2008

    Ha colpito questo articolo
    27 febbraio 2008

    In relazione alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, nelle parti in cui fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile, non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso, se diversamente non è nei singoli casi stabilito, vanno determinati alla stregua della normativa vigente al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, nel caso in esame antecedente l'abrogazione di una delle disposizioni impugnate e la sostituzione dell'altra.

    Art. 50 fallimento · Art. 142 fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 6 marzo 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 5/03/2008 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacita' personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art142 · fonte del testo

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