Codice civile

Art. 1944 c.c. — Obbligazione del fideiussore

[1]Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

[2]Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

[3]Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1944 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27163/2025

    10 ottobre 2025

    La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).

    Art. 1944 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25268/2025

    16 settembre 2025

    In caso di credito garantito da fideiussione, il creditore può insinuarsi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, l.fall., nel fallimento del fideiussore, in quanto quest'ultimo é coobligato in solido col debitore principale, ex art. 1944 c.c.

    Art. 1944 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Il vincolo del fideiussore è accessorio, ma non necessariamente sussidiario. Il beneficio legale di escussione (art. 1907 del codice del 1865) è stato abolito per dare unità di trattamento alla materia civile (art. 1907 predetto) e a quella commerciale (art. 40, secondo comma, cod. comm.), oltre che in omaggio a quell'esigenza di rafforzare il credito, che ha ispirato già la disposizione dell'art. 1294, in base al quale le obbligazioni con pluralità di soggetti debitori si presumono solidali. Trattandosi di norma dispositiva, non poteva non prevedersi la possibilità di un beneficio contrattuale di escussione (art. 1944). A proposito del quale si è confermato che esso dà luogo ad un'eccezione, ma non si è stabilito un termine di preclusione, come era nel codice del 1865; quindi l'opponibilità del beneficio è regolata dalle norme generali del processo civile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 761

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1944 · fonte del testo

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