Art. 103 fallimento — Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. ((Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.)) 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 103 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    16 maggio 2025

    In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare.

    Art. 103 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 111 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 72 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 195/1975

    Questione infondata
    10 luglio 1975

    Non è dubbia la legittimazione del giudice delegato al fallimento a sollevare le questioni di legittimità costituzionale delle norme che concernono le domande di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni mobili pignorati, posseduti dal fallito. Per tali domande l'art. 103 legge fallimentare dispone che sono applicabili gli artt. 93 e 102; e che, se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione, con cauzione o senza. Posto che gli indicati provvedimenti del giudice delegato concernono diritti soggettivi specificamente considerati dall'art. 103 con riguardo alla proponibilità dell'azione nel fallimento, deve ad essi riconoscersi la natura e l'efficacia di provvedimenti decisori impugnabili davanti al Tribunale nell'osservanza della disciplina dei diritti di difesa e dell'art. 24 della Costituzione. (L'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per non essere il giudice delegato al fallimento titolare di un potere decisorio giurisdizionale nella fase preliminare del procedimento previsto dall'art. 101, secondo e terzo comma, legge fallimentare, al quale rinvia l'art. 103 della stessa legge).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 276/1974

    Questione infondata
    11 dicembre 1974

    La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensì l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonché verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facoltà di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresì, quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilità di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiché trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed è coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovrà invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacché per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale è il giudice precostituito in via generale dalla legge e ciò, in conformità di consolidata giurisprudenza, è sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si può ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 24 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 9 parole aggiunte.

… titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. aggiunto: Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art103 · fonte del testo

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