Legge fallimentare

Art. 124 fallimento — Proposta di concordato

((La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.)) 50 La proposta puo' prevedere:

  • a)la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
  • b)trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
  • c)la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. ((La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.)) 50 La proposta presentata ((da uno o piu' creditori o)) da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. ((Il proponente)) puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. 50
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 124 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025

    7 agosto 2025

    In tema di concordato preventivo, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale.

    Art. 124 fallimento · Art. 129 fallimento · Art. 131 fallimento · Art. 100 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13331/2025

    19 maggio 2025

    Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.

    Art. 124 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 32 parole tolte, 51 parole aggiunte in 2 capoversi.

La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' tolto: i dati contabili aggiunto: sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio … dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllotolto: , se non dopo il decorso di tolto: sei mesi aggiunto: un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta puo' prevedere:

… finanziari e titoli di debito. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di tolto: diritto di prelazione aggiunto: privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di tolto: vendita aggiunto: liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile tolto: al cespite o al credito oggetto della garanzia aggiunto: ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un tolto: esperto o di un revisore contabile o di una societa' di revisione designati aggiunto: professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' tolto: aver aggiunto: avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. La proposta presentata da aggiunto: uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, … autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il tolto: terzo aggiunto: proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art124 · fonte del testo

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