I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((6)). Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. ((7)). In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di ((nullita' indicate nel comma 6)), si applicano:

  • a)il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
  • b)gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto. ((8)). La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.38
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

38

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: "nullita' indicate nel comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "nullita' indicate nel comma 6"; il comma 5 e' soppresso". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 2 gennaio 2011

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 117, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2010 al 2 gennaio 2011. 1 parola tolta, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

… inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli … che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. aggiunto: 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma tolto: 5 aggiunto: 6, si applicano:

… e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovutoaggiunto: . 8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

    Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: "nullita' indicate nel comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "nullita' indicate nel comma 6"; il comma 5 e' soppresso". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art117 · fonte del testo

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