Codice antimafia

Art. 40 codice antimafia — Gestione dei beni sequestrati

Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attivita' di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. ((Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, e' accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non e' acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici)). Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, e' tenuto a corrispondere l'indennita' eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unita' immobiliare; e' esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia gia' provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalita' di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonche' ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c). Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali e produttive. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.

Testo vigente dal 12 aprile 2025

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 40 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19334/2025

    14 luglio 2025

    L'autorizzazione scritta a stare in giudizio rilasciata dal giudice delegato all'amministratore giudiziario di beni sequestrati, ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2001, è valida per ogni stato e grado di giudizio, mentre l'autorizzazione prevista in favore del curatore dall'art. 25, r.d. n. 267 del 1942 riguarda atti determinati e deve essere rilasciata per ogni grado; la lettura della previsione di cui al citato art. 40, comma 3, esclude l'applicazione analogica all'amministratore giudiziario della disciplina autorizzatoria prevista per il curatore, configurandosi diversamente l'illegittima introduzione di una restrizione non prevista dal legislatore.

    Art. 40 codice antimafia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 12 aprile 2025. 2 parole tolte, 104 parole aggiunte.

Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attivita' di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. aggiunto: Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, e' accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non e' acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e … o di tutela ambientale nonche' ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c). tolto: 5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti … improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizioneaggiunto: . I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art40 · fonte del testo

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