Legge fallimentare

Art. 55 fallimento — Effetti del fallimento sui debiti pecuniari

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. 24 25 26 I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso, ((a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis)). Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonche' dell'art. 169 dello stesso regio-decreto la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 55 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9271/2026

    13 aprile 2026

    In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito rientrante tra i crediti condizionali, ex artt. 96, comma 3, n. 1, e 55, ultimo comma, l.fall., che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale, (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo la riserva, ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale, equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'avveramento dell'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito è soggetto a imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, ivi annessa.

    Art. 55 fallimento · Art. 96 fallimento · Art. 113-bis fallimento · Art. 27 Testo unico l'imposta di registro

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7238/2026

    26 marzo 2026

    In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e dei relativi pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti in corso di procedura, dovendosi distinguere, al fine di evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, tra la soddisfazione (sia pure parziale) intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della procedura concorsuale e quella intervenuta successivamente; ne consegue che, in relazione al primo periodo, non sussiste alcun diritto all'indennizzo e, non avendo precipua valenza il quantum del credito, non è configurabile un pregiudizio che giustifichi il riconoscimento del predetto indennizzo in ordine alle pretese soddisfatte (anche parzialmente) all'interno di tale fase (a differenza dei riparti intervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevole durata).

    Art. 55 fallimento · Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 54 fallimento

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7239/2026

    26 marzo 2026

    In tema di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa, ex art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, dovendosi tenere conto dei pagamenti parziali, se avvenuti entro i sei anni.

    Art. 55 fallimento · Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 54 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    16 maggio 2025

    In tema di interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte un imprenditore quando, solo successivamente, lo stesso viene sottoposto a una procedura concorsuale, poiché l'anticipazione della disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore a detta procedura priverebbe i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso.

    Art. 55 fallimento · Art. 54 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 300/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 55 (relativo agli effetti del fallimento sui debiti pecuniari), nonché, indirettamente, la norma del comma terzo dell'art. 54 (sul diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo), fatta salva dal primo comma dell'art. 55 - secondo il cui combinato disposto la causa di prelazione si estende agli interessi dovuti (dopo la dichiarazione di fallimento) per i crediti non chirografari, solo se si tratti di credito ipotecario o pignoratizio - non consente che il privilegio accordato al credito principale (nel caso, ai crediti di lavoro) si estenda (ex art. 2749 cod. civ.) agli interessi maturati dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo. Ma, per tale parte, palesamente contrasta - così come le norme da esso richiamate - con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché l'art. 2741, comma secondo, cod. civ., considera i privilegi cause legittime di prelazione in non diversa guisa dal pegno e dall'ipoteca (salvo, s'intende, l'ordine di collocazione); ed evidente altresì è la violazione del principio della proporzionalità (al lavoro) e sufficienza (alle esigenze del lavoratore) della retribuzione di cui all'art. 36, comma primo, Cost., quante volte il privilegio assista crediti di lavoro. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i detti principi - gli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169, e 54, comma terzo, r.d. n. 267/1942, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo attivata dal datore di lavoro.

    Art. 59 fallimento · Art. 169 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 159 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 185/1997

    Questione inammissibile
    18 giugno 1997

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate l'una in via subordinata all'altra, delle quali, la principale difetta di rilevanza nel giudizio 'a quò, e la subordinata difetta dei necessari requisiti di chiarezza, essendo formulata in termini complessi e contraddittori (nella specie, il giudice rimettente censura, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, gli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non estende il privilegio al credito per interessi delle società cooperative agricole di produzione e lavoro, laddove il giudizio 'a quò, di opposizione allo stato passivo, non riguarda una cooperativa agricola di produzione e lavoro, ovvero a tutte le cooperative agricole, come quella interessata dal giudizio 'a quò, benché ciò comporterebbe un'interpretazione degli invocati parametri dell'art. 36 e 45 della Costituzione, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale). red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 45 cost. · Art. 201 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/1994

    Questione infondata
    19 maggio 1994

    Manifesta infondatezza della questione in quanto la 'ratio decidendì in base alla quale la Corte l'ha dichiarata non fondata in riferimento agli interessi sui crediti privilegiati maturati nel periodo prefallimentare sussiste anche per gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento. - Cfr. S. n. 350/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 2749 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 54 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1989 al 17 luglio 2006. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli tolto: 95 e 113 aggiunto: 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art55 · fonte del testo

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