Art. 44 — Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile e' costituita dal prezzo.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 44, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art44 · fonte del testo

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