Art. 25 c.p.c. — Foro della pubblica amministrazione

Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 25 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 283/2026

    6 gennaio 2026

    L'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che disciplina l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, costituisce una deroga alla regola del foro erariale, perché individua quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, bensì quello di più stretto collegamento con l'attore sul territorio nazionale (giudice di maggiore prossimità) e, dunque, quello ove egli dimora oppure, in caso di residenza all'estero, il Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.

    Art. 25 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23669/2025

    21 agosto 2025

    In relazione alle domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie, poiché, da un lato l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (secondo cui i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non ha fatto venir meno la legittimazione passiva della Repubblica Federale tedesca nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, introducendo un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; dall'altro, la legittimazione passiva dello Stato estero non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, il quale, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.

    Art. 25 c.p.c. · Art. 7 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 42 c.p.c. · Art. 6 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 257 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 575/2025

    9 gennaio 2025

    Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della medesima legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art.11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C., consistiti nell'emettere una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato).

    Art. 25 c.p.c. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 11 c.p.p.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 75 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 51/2001

    Questione inammissibile
    6 marzo 2001

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigr…

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 24 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 12/1974

    Questione infondata
    23 gennaio 1974

    Va dichiarata la infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 25 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, riguardante il foro della Pubblica Amministrazione, regolato in modo da appagare la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo così economia di esercizio a vantaggio della collettività e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali controversie). Cfr.: sent. nn. 118 del 1964 e nonché 119 del 1963 e 4 del 1964.

    Art. 25 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1964

    Questione infondata
    22 dicembre 1964

    Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano con il principio di uguaglianza. Infatti, posto che quest'ultimo non può considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo differente dagli altri un caso che, rispetto a questi ultimi, presenti profili che giustifichino la disparità, la regola del foro dello Stato - per quanto sia in grado di elevare il costo del processo per le altre parti - ha una giustificazione sufficientemente adeguata, nell'esigenza di concentrare a vantaggio della collettività, e in vista di un minor costo e di un migliore svolgimento del servizio, sia gli uffici della Avvocatura dello Stato, sia i giudizi cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, si' da dare impulso alla specializzazione di queste. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.

    Art. 25 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art25 · fonte del testo

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