Codice di procedura civile

Art. 367 c.p.c. — Sospensione del processo di merito

[1]Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza. 67 72

[2]Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 293/1984

    Illegittimità dichiarata
    19 dicembre 1984

    Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 367 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 294/1984

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1984

    Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.

    Art. 24 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 48 c.p.c. · Art. 367 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 246/1983

    Questione infondata
    28 luglio 1983

    Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art367 · fonte del testo

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