[1](Art. 19 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di piu' convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

[3]Quando un'Amministrazione dello Stato e' chiamata in garantia, la cognizione cosi' della causa principale come della azione in garantia e' devoluta, sulla semplice richiesta della Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorita' giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25337/2025

    16 settembre 2025

    L'appello avverso le sentenze del Giudice di pace, emesse nell'ambito di giudizi dei quali sia parte un'amministrazione dello Stato, si propone al Tribunale competente secondo il criterio del cd. foro erariale.

    Art. 6 · Art. 7 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 1 Istituzione del giudice di pace

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23669/2025

    21 agosto 2025

    In relazione alle domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie, poiché, da un lato l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (secondo cui i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non ha fatto venir meno la legittimazione passiva della Repubblica Federale tedesca nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, introducendo un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; dall'altro, la legittimazione passiva dello Stato estero non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, il quale, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.

    Art. 6 · Art. 7 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 42 c.p.c. · Art. 25 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 71/2006

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., dell'art. 6, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nella parte in cui «prevede, in caso di chiamata in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell'amministrazione», in quanto dall'ordinanza di remissione non è dato comprendere se si censuri la circostanza che parti private possano essere distolte dal loro giudice naturale ovvero la circostanza che la pubblica amministrazione possa sottrarsi al suo giudice naturale, non avanzando la richiesta di cui alla norma censurata: nel primo caso, risolvendosi la censura nella contestazione della stessa previsione del "foro erariale", il giudice a quo avrebbe dovuto denunciare l'art. 25 cod. proc. civ., o l'art. 6, primo comma, del r. d. n. 1611 del 1933, mentre nel secondo caso la questione è irrilevante, atteso che nel giudizio a quo è stata dichiarata la competenza del giudice naturale della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

    Art. 107 c.p.c. · Art. 25 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 5 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari