Codice di procedura civile

Art. 637 c.p.c. — Giudice competente

[1]Per l'ingiunzione e' competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

[2]Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 e' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

[3]Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.8890

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

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con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 4 luglio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF
Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 637 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12660/2026

    5 maggio 2026

    In tema di determinazione della competenza territoriale, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche qualora la domanda monitoria abbia a oggetto il compenso per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa l'assimilazione, sul piano funzionale, del relativo procedimento a quello giurisdizionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale adito ex art. 637, comma 3, c.p.c., cassando la decisione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità sul presupposto che l'attività professionale fosse stata svolta in sede arbitrale e non in un processo giurisdizionale).

    Art. 637 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 633 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 50/2010

    Questione infondata
    18 febbraio 2010

    L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni di una delle parti private dirette ad estendere il thema decidendum attraverso il richiamo dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 25 Cost. Negli stessi termini, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 236/2009, n. 56/2009, n. 86/2008, ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.

    Art. 637 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 410/2005

    Questione infondata
    3 novembre 2005

    Gli inconvenienti fattuali prospettati dal giudice rimettente a proposito della possibilità per il creditore istante di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere più difficoltosa l’opposizione al debitore non incidono – come la Corte ha già affermato – in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata, poiché l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo, non può essere di preclusione ad una interpretazione dell’art. 637 cod. proc. civ. rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, dell’art. 24. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 637 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. - Sentenze citate nn. 218, 320 e 394/1996; n. 251/1986.

    Art. 637 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1996

    Questione infondata
    16 dicembre 1996

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 218/1996 e 320/1996. red.: G. Leo

    Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 28 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art637 · fonte del testo

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