Codice di procedura civile

Art. 45 c.p.c. — Conflitto di competenza

Quando, in seguito alla ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 45 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14031/2026

    13 maggio 2026

    In tema competenza civile, nelle ipotesi di conflitto negativo, l'errore del giudice successivamente adito - il quale, invece di elevare conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dichiari a sua volta la propria incompetenza - rimane assorbito, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza a cura della parte interessata (alla quale non può disconoscersi la facoltà di denunciare il conflitto), dall'attività diretta ad indicare il giudice competente, spettante alla Corte di Cassazione.

    Art. 45 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 279/2026

    6 gennaio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.

    Art. 45 c.p.c. · Art. 43 c.c. · Art. 44 c.c. · Art. 404 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30761/2025

    22 novembre 2025

    Le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c.

    Art. 45 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25245/2025

    15 settembre 2025

    L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

    Art. 45 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 44 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 92/2026

    Questione infondata
    28 maggio 2026

    Il principio di buon andamento, pur essendo riferibile anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre tale principio è estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale. (Precedenti: S. 172 del 2021 - mass. 44075; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 34/2020 - mass. 42627; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 174/2005 - mass. 29373).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Piacenza, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost., dell’art. 45 cod. proc. civ., nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, prevede che il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto nei soli casi di conflitto negativo di competenza per materia e per territorio derogabile, e non anche avverso le pronunce di incompetenza ratione valoris e per territorio semplice. La mancata estensione del regolamento di competenza d’ufficio a queste due ultime ipotesi non si risolve nell’attribuzione, al giudice adito per primo, del potere di decidere in modo arbitrario, insindacabile e in spregio alle regole che presidiano la garanzia del giudice naturale precostituito per legge: l’ordinamento, infatti, attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, l’appello, pone rimedi sufficienti a impedire che la cristallizzazione della designazione del giudice ad quem, pur erronea, si risolva in un pregiudizio per la effettività della tutela giurisdizionale, e proprio l’acquiescenza delle parti fa recedere l’interesse alla corretta applicazione dei criteri di riparto rispetto all’esigenza di ragionevole durata del processo. Nemmeno è ravvisabile la lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento, derivante dalla possibilità che casi identici siano trattati, da giudici egualmente muniti di potestas iudicandi, non sulla base di un criterio legale, ma a seconda della correttezza e buona fede della persona fisica designata come giudice naturale: nel caso in cui le parti non intendano reagire alla statuizione del primo giudice, infatti, si cristallizza una competenza che, pur potendo divergere dai criteri di ripartizione delle controversie, trova pur sempre fondamento in una regola – dettata dall’art. 44 cod. proc. civ. – avente i caratteri della predeterminazione e dell’astrattezza, così escludendosi anche una violazione della riserva di legge ex art. 111 Cost., mentre eventuali abusi applicativi si pongono quali elementi di mero fatto, sanzionabili alla stregua delle norme sulla responsabilità, anche disciplinare, del magistrato. Infine, non si ravvisano profili di lesione dell’art. 97 Cost., in quanto l’asserito incremento del carico di lavoro, per i magistrati dell’ufficio giudiziario davanti al quale trasmigra la causa, scaturisce dall’applicazione di una diversa disciplina della competenza, prevista e accettata dall’ordinamento anche in nome della ragionevole durata del processo, mentre il disagio e il disorientamento ipoteticamente subiti dalle parti sono da considerarsi alla luce dell’acquiescenza delle stesse alla declinatoria del giudice adito per primo; in modo connesso, l’incremento del contributo unificato appare una conseguenza della incontestabilità della determinazione del valore della controversia a opera del giudice che ha declinato la competenza e della translatio iudicii davanti al giudice dichiarato competente).

    Art. 45 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 361/1989

    Questione inammissibile
    27 giugno 1989

    Posto che il conciliatore decide secondo equità le sole questioni di merito e non anche le questioni relative alla competenza, l'impossibilità di conflitto di competenza nel caso in cui detto giudice si dichiari incompetente per valore non discende di peculiarita'insita nella potestas indicandi del conciliatore, ma dalla scelta del legislatore di limitare la possibilità di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerne la competenza per materia o quella territoriale inderogabile scelta - non censurabile in quanto ispirata a ragionevoli criteri di economia processuale e non lesiva del principio del "giudice naturale" - (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. e relativa agli artt. 113, comma secondo, - nel testo modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 1984 n. 399 - 44 e 45 del cod. proc. civ., nella parte in cui impediscono al pretore di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla d'incompetenza per valore emessa da conciliatore).

    Art. 25 cost. · Art. 45 c.p.c. · Art. 3 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Quando, in seguito alla tolto: sentenza aggiunto: ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art45 · fonte del testo

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