[1](Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

[2]Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del Codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.

[3]L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25337/2025

    16 settembre 2025

    L'appello avverso le sentenze del Giudice di pace, emesse nell'ambito di giudizi dei quali sia parte un'amministrazione dello Stato, si propone al Tribunale competente secondo il criterio del cd. foro erariale.

    Art. 7 · Art. 6 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 1 Istituzione del giudice di pace

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23669/2025

    21 agosto 2025

    In relazione alle domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie, poiché, da un lato l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (secondo cui i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non ha fatto venir meno la legittimazione passiva della Repubblica Federale tedesca nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, introducendo un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; dall'altro, la legittimazione passiva dello Stato estero non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, il quale, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.

    Art. 7 · Art. 42 c.p.c. · Art. 25 c.p.c. · Art. 6 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/2002

    Questione infondata
    19 marzo 2002

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevat…

    Art. 444 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/2000

    Altra decisione
    16 maggio 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce del sopravvenuto art. 4 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 nonché del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 nella parte in cui - nel testo vigente al momento della pronuncia delle ordinanze di rimessione - sanciva che, nelle ipotesi in cui il primo comma prevedeva che il foro erariale in primo grado non operasse (fra le quali all'epoca erano comprese le cause di competenza pretorile), l'appello avverso le sentenze pretorili si dovesse proporre al tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze fossero state pronunciate. L.T. - v. sentenza n. 118/1964 (richiamata) dichiarativa dell'infondatezza della sollevata questione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 739 c.p.c. · Art. 25 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art7 · fonte del testo

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