Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948,

n. 4, del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63

dell'anno 1966 della Corte costituzionale, promossi con ordinanze del

pretore di Roma emesse in data: 10 maggio, 9, 28 e 30 giugno, 22 e 29

settembre dell'anno 1975; 12 gennaio e 7 giugno dell'anno 1976; 4

aprile, 11 giugno, 10, 15 ottobre e 5 novembre dell'anno 1977,

iscritte ai nn. 453, 454, 455, 456, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,

524, 525 e 526 del registro ordinanze 1975; nn. 292 e 755 del registro

ordinanze 1976; nn. 198, 199, 200, 201, 384, 391, 524 e 542 del

registro ordinanze 1977; n. 246 del registro ordinanze 1978 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno

1975; nn. 5 e 151 dell'anno 1976; nn. 31, 148, 279 e 286 dell'anno

1977; nn. 25, 32 e 201 dell'anno 1978.

Visti gli atti di costituzione di Montani Carlo, della Soc. STEFER,

di Coppola Francesco, di Pagnanelli Armando, di Monaco Orietta, del

Banco di Napoli, di Vitelli Aldo e della Scandinavian Airlines,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Lucio De Angelis per Montani Carlo, Vincenzo

Spagnuolo Vigorita per il Banco di Napoli, Raffaele Ricci per Vitelli

Aldo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Il pretore di Roma ha sollevato d'ufficio la questione di

costituzionalità dell'art. 2948, n. 4, c.c., "nel testo modificato

dalla decisione n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione", con le seguenti

ordinanze dalla identica motivazione, a seguito delle quali si sono

svolti procedimenti, i cui itinera succintamente si riassumono:

a) ord. 9 giugno 1975 (n. 453 ord. 1975), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella

controversia promossa da Montani Carlo contro la Cassa di Risparmio di

Roma con ricorso depositato il 13 aprile 1974, in cui chiese

condannarsi la intimata Cassa a corrispondergli le differenze tutte di

retribuzione dall'atto di assunzione sino alla data del 1 luglio 1964

considerando la retribuzione in effetti percepita (via via come

commesso di II, commesso di I e impiegato di II) e la retribuzione che

avrebbe dovuto essergli versata, in riferimento alla qualifica,

effettivamente spettantegli di impiegato di I categoria, e sentir

dichiarare spettantegli l'anzianità di servizio dal 1 ottobre 1950.

Con memoria 16 ottobre 1974 la Cassa eccepì la prescrizione dei

diritti fatti valere dal Montani allegando il carattere di ente

pubblico economico della Cassa stessa, ma tale allegazione, che pur

aveva formato tema di contestazione tra le parti, non ha costituito

oggetto di decisione neppure delibatoria del giudice a quo, mentre né

le parti né il giudice hanno portato la loro attenzione

sull'assoggettabilità del petitum controverso alla prescrizione breve,

di cui alla norma impugnata.

Avanti la Corte si è costituito il solo Montani, il quale, nelle

deduzioni 15 settembre 1975, ha obiettato la irrilevanza e, comunque,

la infondatezza della questione sulla considerazione che il rapporto

di lavoro dei dipendenti della Cassa di Risparmio ha carattere

privatistico ed è privo di stabilità piena e di tutela

giurisdizionale degli interessi legittimi; tali argomentazioni ha la

sua difesa illustrato nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979. Non ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) ord. 28 giugno 1975 (n. 454 ord. 1975), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella

controversia promossa da De Leva Raffaele contro la RAI-TV con ricorso

depositato il 24 luglio 1974, in cui chiese - riconosciuto che

sarebbegli spettato l'inquadramento n. 1 del c.c.n.l - condannarsi la

intimata RAI-TV al pagamento della somma complessiva di lire

28.166.828 o dell'altra che si ritenesse dovuta in relazione alla

qualifica riconosciuta, nonché alla costituzione presso l'INPGI, ai

sensi dell'art. 17 del d.m. 1 gennaio 1953, di pensione vitalizia

reversibile pari alla quota di pensione che al ricorrente spetterebbe

in relazione ai contributi omessi e, in difetto, al risarcimento dei

danni.

Con memoria 31 luglio 1974, la RAI-TV eccepì l'avvenuta

definizione di ogni controversia giusta transazione, conclusa il 29

febbraio 1968 nel corso del rapporto e, gradatamente, la prescrizione

quinquennale ex art. 2948, n. 4, sul riflesso che la sentenza n.

63/1966 della Corte non riguarderebbe i rapporti di lavoro

disciplinati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e caratterizzati da una

particolare forza di resistenza, quale sarebbe quella che assiste i

rapporti dei dipendenti della RAI-TV, e la infondatezza nel merito. Le

parti illustravano hinc inde le questioni preliminari di avvenuta

transazione e della maturatasi prescrizione quinquennale pur senza

puntualizzarne la relazione con il primo (qualifica rivendicata e

conseguenze patrimoniali) e con il secondo (ricostituzione della

posizione assicurativa) degli oggetti controversi, ma il pretore non

ne ha fatto parola nella ordinanza di rimessione, che riproduce alla

lettera la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

16 dicembre 1975 (comune ai procedimenti, di cui alle ord. n. 455 e

456/1975,755/1976), nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha

chiesto dichiararsi infondata la questione di costituzionalità così

come prospettata dal pretore sulla considerazione che la situazione

normativa venutasi a creare a seguito dei ripetuti interventi della

Corte costituzionale non sarebbe tale da determinare una ingiustificata

disparità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e quelli

del settore privato; argomentazioni e conclusioni illustrate alla

pubblica udienza del 21 marzo 1979;

c) ord. 30 giugno 1975 (n. 455 ord. 1975), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella

controversia promossa da Coppola Francesco contro la STEFER con

ricorso depositato il 14 settembre 1974 in cui chiese compensi per

lavoro straordinario e per lavoro festivo per la massima parte relativi

a periodi anteriori al quinquennio dalla proposizione della domanda,

precisando di aver proposto ricorso gerarchico a seguito del quale

sarebbesi proceduto, in sede sindacale generale, a transazione, che

esso Coppola non accettò. Si costituì la STEFER con memoria 5 maggio

1975, in cui eccepì, gradatamente, la inammissibilità della domanda

per l'avvenuta transazione in sede sindacale generale,

l'improponibilità della domanda nella parte relativa alle integrazioni

richieste per il periodo antecedente al 18 agosto 1957 ai sensi

dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (testo originario), la

prescrizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 r.d.

148/1931, modificato con legge 24 luglio 1957, n. 633, e dell'art.

2948, n. 4, c.c., a proposito del quale ultimo precisava che la

prescrizione quinquennale decorrerebbe anche nel corso dei rapporti di

lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti trasporti pubblici in

concessione, assistiti da garanzie di stabilità. Sebbene le parti

avessero discusso sulle caratteristiche specifiche di tali rapporti in

riferimento ai testi normativi, che disciplinano la prescrizione

quinquennale dei diritti che ne derivano ai lavoratori, il pretore non

ha svolto in proposito alcuna cognizione neppure delibatoria,

limitandosi a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte si sono costituiti sia il Coppola, che, con

comparsa depositata il 10 dicembre 1975, ha eccepito la

inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di

costituzionalità, sia la STEFER, che, con memoria depositata il 21

ottobre 1975, ha, da opposti punti di vista, eccepito la

inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di

costituzionalità; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio

dei ministri con atto 16 dicembre 1975 (comune di procedimenti, di cui

alle ord. 453,454 e 456/1975,755/ 1976).

All'udienza pubblica del 21 marzo 1979 è comparsa la sola

Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e

conclusioni, di cui all'atto 16 dicembre 1975;

d) ord. 30 giugno 1975 (n. 456 ord. 1975), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella

controversia promossa da Pagnanelli Armando contro la STEFER con il

ricorso depositato il 14 settembre 1974, in cui spiegò domande dal

contenuto sostanzialmente identico a quello della domanda del Coppola;

domande alle quali la STEFER, nella memoria 5 maggio 1975, oppose

le stesse argomentazioni svolte nella controversia promossa dal

Coppola, né la struttura della ordinanza precedente differisce da

quella della ordinanza resa nella altra controversia, a sua volta

ricalcata dall'ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte si sono costituiti il Pagnanelli mediante comparsa

depositata il 15 dicembre 1975, e la STEFER mediante memoria

depositata il 21 ottobre 1975, entrambe modellate sulle scritture del

procedimento, introdotto con ord. 454/ 1975; l'atto di intervento della

Presidenza del Consiglio dei ministri è comune ai procedimenti, di cui

alle ord. 453 e 455/ 1975 e 755/1976.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 1979 è comparsa la sola

Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e

conclusioni dell'atto di intervento;

e) ord. 22 settembre 1975 (n. 517 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia promossa da Patacconi Lamberto contro la

RAI-TV con ricorso depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese

dichiararsi spettantigli la qualifica e l'inquadrainento contrattuale

di 1 operatore a partire dal marzo 1964, "con ogni altra conseguente

pronuncia di ordine carrieristico ed economico, per quanto concerne le

integrazioni salariali dovutegli". Si costituì la RAI-TV mediante

memoria, depositata l'11 novembre 1974, in cui in via preliminare

eccepì gradatamente la prescrizione decennale del diritto

all'inquadramento ai sensi dell'art. 2946 c.c., con la conseguente

prescrizione dei diritti a prestazioni periodiche, che ne derivano, la

prescrizione quinquennale dei diritti a differenze di retribuzione per

il periodo anteriore al 27 novembre 1969 ex art. 2948, n. 4. Pur avendo

le parti illustrato le contrapposte posizioni in ordine alla duplice

eccezione di prescrizione, il pretore si è limitato a riprodurre il

contenuto della ordinanza 9 giugno 1975, né, quindi, ha tenuto alcun

conto della eccezione di prescrizione decennale pure prospettata in via

preliminare dalla RAI-TV.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento;

f) ord. 22 settembre 1975 (n. 518 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia promossa da Attenni Giorgio contro la RAI-TV

con ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi

spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore a

decorrere "dalla data del 1 gennaio 1968, con ogni altra conseguente

pronuncia, condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni

stipendiali, arretrati e quanto altro". Si costituì la RAI-TV con

memoria, depositata l'11 settembre 1975, in cui eccepì la prescrizione

dei diritti a differenze di retribuzione per il periodo anteriore al 27

novembre 1969 ex art. 2948, n. 4, c.c., sottolineando le particolari

garanzie e tutele che assisterebbero i suoi dipendenti. Pur avendo le

parti illustrato hinc inde il tema della eccezione, il pretore si è

limitato a riprodurre l'ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 26

gennaio 1976 (anche formalmente conforme all'atto, depositato nei

procedimenti, cui han dato origine le ordinanze n. 519 a 526/1975), in

cui ha sostanzialmente riprodotto argomentazioni e conclusioni,

spiegate nell'atto d'intervento nei procedimenti, introdotti con le

ordinanze n. 452 a 454/1975, e poi illustrate alla pubblica udienza del

21 marzo 1979;

g) ord. 29 settembre 1975 (n. 519 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia promossa da Papado poulos Costantino contro la

RAI- TV con ricorso, depositato il 27 novembre 1974, in cui chiese

dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1

operatore, "a decorrere dal gennaio 1958, con ogni altra conseguente

pronuncia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni

stipendiali, arretrati, e quanto altro dovuto". La linea difensiva

della RAI-TV, espressa nella memoria, depositata il 18 settembre 1975,

era, per quel che concerne la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.,

ricalcata dalla memoria versata nella controversia promossa

dall'Attenni, né diversi si appalesano il successivo comportamento

delle parti e la struttura della ordinanza pretorile, riprodotta, come

al solito, dall'ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

formalmente comune ai procedimenti originati dalle ordinanze 518, 520 a

526/1975, ed è comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979;

h) ord. 29 settembre 1975 (n. 520 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia promossa da Ponziani Felice contro la RAI-TV

con ricorso depositato il 27 novembre 1974, in cui chiese spettargli la

qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore "dal marzo del

1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a

corrispondere integrazione stipendiali, arretrati e quanto altro

dovuto". Dal suo canto, la RAI-TV, nella memoria depositata il 16

settembre 1975, non solo disse inapplicabile al diritto

all'inquadramento la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., risultante

dalla sentenza 63/1966 della Corte, ma riallacciandosi alla linea

difensiva, espressa nella memoria 11 novembre 1974, versata nella

controversia promossa da Patacconi Lamberto (n. 517 ord. 1975), lo

disse assoggettato alla prescrizione decennale ex art. 2946, c.c.

Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i contrapposti

punti di vista, il pretore si è limitato a riprodurre la ordinanza 9

giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto

formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 e

519, 521 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza

pubblica del 21 marzo 1979;

i) ord. 29 settembre 1975 (n. 521 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia promossa da De Martino Francesco contro la

RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese (a

quanto risulta dalla copia notificata alla convenuta inserita nel

fascicolo di merito della RAI- TV, non essendo il fascicolo del

ricorrente pervenuto alla cancelleria della Corte) dichiararsi

spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore a

decorrere "dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia,

condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali,

arretrati e quanto altro dovuto". La RAI-TV si costituì mediante

memoria, depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea

difensiva espressa nella memoria 11 novembre 1974, versata nella

controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975).

Non consta - stante l'incompleto invio degli atti di merito - se e

in qual modo le parti abbiano ottemperato all'invito a discutere sulla

eccezione di prescrizione quinquennale rivolto dal pretore, che, dal

suo canto, si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione

la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto,

formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a

521, 523 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza

pubblica del 21 marzo 1979;

i) ord. 29 settembre 1975 (n. 522 ord. 1975), comunicata,

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia, promossa da Dolci Mario contro la RAI-TV con

ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi

spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore,

"dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando

la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e

quanto altro dovuto". La RAI-TV si costituì mediante memoria

depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea

argomentativa espressa nella controversia promossa da Patacconi

Lamberto (ord. 517/1975). Sebbene l'attore avesse replicato su ambo le

eccezioni di prescrizione decennale e quinquennale, il pretore si è

limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento mediante

atto formalmente comune ai procedimenti, originati dalle ordinanze

518, 519, 521 a 526/1975, ed è comparsa alla pubblica udienza del 21

marzo 1979;

k) ord. 29 settembre 1975 (n. 523 ord. 1975), comunicata,

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia, promossa da Romano Umberto contro la RAI-TV

con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi

spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore,

"a decorrere dal marzo 11964, con ogni altra conseguente pronunzia,

condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali,

arretrati, e quanto altro dovuto".

Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata il 19 settembre

1975, in cui riprodusse la linea difensiva della memoria 11 novembre

1974, versata nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord.

517/1975), ma, sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i

contrapposti punti di vista, il pretore si è limitato a riprodurre nel

provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento con atto,

formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a

522, 524 a 526/1975 ed è comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo

1979;

l) ord. 29 settembre 1975 (n. 524 ord. 1975), comunicata,

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia promossa da Tonini Franco contro la RAI-TV

con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi

spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore "a

decorrere dal gennaio 1968, con ogni altra conseguente pronunzia,

condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni stipendiali,

arretrati o quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV con memoria

depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea espressa

nella controversia promossa da Attenni Giorgio (ord. 518/1975), ma,

sebbene le parti avessero illustrato i contrapposti punti di vista, il

pretore si è limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la

attività della interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri

non diverge dall'altra spiegata nei procedimenti introdotti con le

ord. 518 a 523 e 526/1975;

m) ord. 29 settembre 1975 (n. 525 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976, nella controversia promossa da Viezzi Luciano contro la RAI-TV,

con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi

spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore

"dal marzo del 1964, con ogni conseguente pronunzia, condannando la

convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e

quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV mediante memoria,

depositata l'11 settembre 1975, in cui riprodusse le argomentazioni

espresse nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord.

517/1975). Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato le

contrapposte opinioni, il pretore si è limitato a riprodurre nel

provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre

l'attività dell'interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri

non diverge dall'altra spiegata nei procedimenti introdotti con le

ord. 518 a 524/1975;

n) ord. 29 settembre 1975 (n. 526 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio

1976 nella controversia promossa da Mecchi Ennio contro la RAI-TV con

ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi

spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore "a

decorrere dal marzo 1964, con ogni altra conseguente pronunzia e

condannando la convenuta a corrispondere integrazioni salariali

arretrati e quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV mediante

memoria, depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse le

deduzioni svolte nella controversia, promossa da Patacconi Lamberto

(ord. n. 517/1975). Sebbene le parti avessero, su ambo i temi,

illustrato le contrapposte tesi, il pretore si è limitato a riprodurre

nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività

spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 519 a 526/1975;

o) ord. 10 maggio 1975 (n. 755 ord. 1976, notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2 febbraio 1977, nella

controversia promossa da Monaco Orietta in Vilella contro la RAI-TV

con ricorso, depositato il 30 luglio 1974 in cui chiese riconoscersi

spettarle dall'ottobre 1961 l'inquadramento nella qualifica

corrispondente alla classe 1, prevista nel contratto collettivo del 26

marzo 1972, declaratoria allegato B e con il trattamento economico

stabilito nell'allegato A, nonché, per i periodi precedenti a detto

contratto, l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche con il

relativo trattamento economico e condannare la convenuta al pagamento

della somma complessiva di L. 10.544.O52 o di altra che risulterà

dovuta in relazione alla qualifica spettante ad essa Monaco di

differenza di retribuzione comprensiva di paga base, indennità di

contingenza, scatti di anzianità, 13 e 14 mensilità ed ogni altro

emolumento dovuto e ricompreso nella retribuzione stessa (secondo

quanto disposto dal c.c.n.1. 23 marzo 1972, art. 8) con gli interessi

come per legge e con rivalutazione della somma a titolo di risarcimento

del danno per diminuzione di valore del credito (art. 429 c.p.c.),

condannare inoltre la convenuta al versamento dei contributi

previdenziali dovuti alla Monaco in base alla retribuzione

effettivamente spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno

per contributi prescritti. Si costituì la RAI-TV mediante memoria

depositata il 4 aprile 1975, nella quale eccepì la estinzione del

diritto della ricorrente alle retribuzioni corrispondenti alla classe

11 a far tempo dall'ottobre 1961, sulla considerazione che ai

dipendenti della RAI-TV, azienda a interesse nazionale e a

partecipazione statale, agente in regime di monopolio, era, ancora

prima della legge 300/1970, normalmente assicurata la "stabilità" e,

pertanto, non riusciva applicabile l'art. 2948, n. 4, risultante dalla

sentenza 63/1966 della Corte. Nel contradditorio scritto autorizzato

dal pretore, la ricorrente, nelle note 3 maggio 1975, contestò che ai

dipendenti della RAI-TV fosse assicurata la stabilità effettiva prima

della legge 300/1970, e che, ove siffatta stabilità discendesse dalla

or menzionata legge, la prescrizione quinquennale non era maturata per

essere stata la domanda proposta nel quinquennio dalla entrata in

vigore della legge; la convenuta chiese di essere ammessa a provare per

testi fatti idonei a dimostrare la stabilità del rapporto. Il pretore

non ha assoggettato a giudizio, seppure delibatorio, le tesi hinc inde

prospettate, limitandosi a riprodurre nel provvedimento di rimessione

la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti alla Corte si è costituita la Monaco in Vilella mediante

atto 29 luglio 1975, in cui ha chiesto dichiararsi inammissibile

perché irrilevante ai fini della decisione di merito in base alle

argomentazioni, svolte anche nel procedimento di merito, di cui il

pretore non aveva conosciuto, e, comunque, infondata la questione di

costituzionalità; non è comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo

1979. La Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre

1975, anche formalmente comune agli atti di intervento nei

procedimenti, di cui alle ord. 455 e 456/1975, 755/1976, ha spiegato

intervento;

p) ord. 4 aprile 1977 (n. 391 ord. 1977), comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 19 ottobre 1977 nella

controversia promossa da Vitelli Aldo contro l'Impresa di costruzioni

ing. Puccini s.p.a. con ricorso depositato il 24 aprile 1975, in cui -

precisato che era stato licenziato per raggiunti limiti di età il 15

ottobre 1972, e che era divenuto definitivo, a seguito di rigetto

dell'opposizione del datore di lavoro, il decreto del Presidente del

tribunale di Roma d'ingiunzione al pagamento della indennità di

anzianità - chiese la condanna della società al pagamento della

differenza di retribuzione tra quella corrispostagli e le altre che

assumeva spettargli a far tempo dal 1 gennaio 1963, per avere

esplicato mansioni superiori a quelle riconosciutegli, la differenza

della tredicesima mensilità e l'ammontare dei contributi previdenziali

non prestati. Si costituì l'Impresa mediante comparsa, depositata il

9 novembre 1976, in cui eccepì gradatamente l'inammissibilità della

domanda a motivo del giudicato, promanante dalla sentenza di rigetto

dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e la prescrizione ex artt. 2948,

2954 e 2955 c.c. adducendo l'art. 18 legge 300/1970. Al successivo

contradditorio scritto autorizzato dal pretore partecipò il solo

attore, che, con note 28 marzo 1977, eccepì la tardività delle due

eccezioni preliminari, sollevate, a suo avviso, in violazione dell'art.

416 c.p.c., e, in ipotesi, la infondatezza, che, per quel che concerne

la eccezione di prescrizione, ha ribadito nell'atto depositato il 23

aprile 1977 avanti la Corte costituzionale sottolineandone la

irrilevanza e in ipotesi la infondatezza.

Il pretore non ha tenuto alcun conto di tale discussione e si è

limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9

giugno 1975.

La convenuta non si è costituita avanti la Corte, mentre ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

29-31 ottobre 1977, in cui, richiamandosi agli atti d'intervento in

altri procedimenti, ha concluso per l'infondatezza della questione di

costituzionalità.

All'udienza pubblica del 21 marzo 1979 è comparsa la sola

Avvocatura generale dello Stato, che si è riportata alle già

formulate conclusioni;

q) ord. 10 ottobre 1977 (n. 524 ord. 1977), notificata, comunicata

e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio 1978, nella

controversia, promossa da Togni Giuseppe contro la Federazione

italiana Consorzi Agrari con ricorso, depositato il 7 aprile 1976, in

cui chiese dichiararsi competergli il diritto di essere inquadrato

nell'organico della Federazione in posizione corrispondente alle

mansioni effettivamente svolte e, in particolare, alla 1 categoria

grado A (ora I livello) con decorrenza dal 1 luglio 1971, e alla 1

categoria grado C (ora II livello B), per il periodo immediatamente

pregresso a decorrere dal lo agosto 1964, e condannare, di

conseguenza, la Federconsorzi ai relativi adempimenti (ricostruzione

della carriera del Togni e attribuzione attuale di un corrispondente

ufficio) e al pagamento degli arretrati di stipendio coevi al nuovo

inquadramento. Si costituì la convenuta mediante comparsa,

depositata l'8 febbraio 1977, in cui eccepì, in via pregiudiziale,

gradatamente la prescrizione decennale del diritto alla qualifica e la

prescrizione quinquennale delle differenze retributive.

Autorizzato dal pretore il contraddittorio scritto sulle questioni

pregiudiziali, la Federconsorzi sostenne, nelle note 30 settembre

1977, che la prescrizione quinquennale delle retribuzioni prendeva a

decorrere dalla data della entrata in vigore della legge 300/1970 né

era stata interrotta e che la prescrizione decennale del diritto alla

qualifica, prospettata in suttordine, era anch'essa maturata nel corso

del rapporto; dal suo canto il Togni, nella memoria 29 settembre 1977,

obiettò che la Federconsorzi aveva riconosciuto il diritto alla

qualifica il 1 gennaio 1974 e, pertanto, la prescrizione decennale era

stata interrotta e che la prescrizione quinquennale delle differenze

retributive non poteva decorrere durante il rapporto per non essere

neppure la legge 300/1970 sufficiente a munirlo di idonea stabilità.

Il pretore non ha delibato tali questioni, né ha richiamato l'art.

2946 c.c. nel provvedimento di rimessione in cui si è limitato a

riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; la Presidenza

del Consiglio dei ministri è intervenuta con atto depositato il 4

febbraio 1978 (formalmente comune all'atto dell'intervento nel

procedimento introdotto con ord. 547/1977) in cui ha richiamato gli

atti di intervento in altri procedimenti, chiedendo dichiararsi

infondata la questione di costituzionalità; l'Avvocatura generale

dello Stato è comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979

rimettendosi alle precedenti deduzioni;

r) ord. 5 novembre 1977 (n. 246 ord. 1978), notificata, comunicata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 19 luglio 1978, nella

controversia promossa da Miragoli Valerio contro la Scandinavian

Airlines Sjstem (S.A.S.) con ricorso depositato il 9 agosto 1975, in

cui chiese dichiararsi a tutti gli effetti l'unicità del rapporto di

lavoro, instaurato il 21 marzo 1962 e, a suo avviso fittiziamente,

risolto in via amichevole il 31 luglio 1965 e riaperto con il 1 agosto

1965 e, di conseguenza, condannare la S.A.S. al pagamento delle

differenze non godute, o godute in misura inferiore al dovuto, degli

scatti di anzianità e delle ferie corrisposti dal 1 agosto 1965.

Si costituì la S.A.S. con memoria, depositata il 1 febbraio 1977,

in cui, premesso che impiegava complessivamente in Italia 90

dipendenti di cui 48 a Roma, eccepì la prescrizione quinquennale

estintiva delle ragioni creditorie del Miragoli, che avrebbe preso a

decorrere dal 31 luglio 1965 e, in ipotesi, dalla data della entrata

in vigore della legge 300/1970. Al contraddittorio scritto, autorizzato

dal pretore, partecipò la sola S.A.S. con le note 27 ottobre 1977, in

cui insisteva nelle deduzioni esposte nella memoria di costituzione. Il

pretore non ha delibato le ragioni svolte dalla convenuta sul tema

della eccezione di prescrizione, limitandosi a riprodurre nel

provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte si è costituita la sola S.A.S. con atto,

depositato il 27 febbraio 1978, in cui ha chiesto dichiararsi

irrilevante e in ipotesi infondata la questione di costituzionalità

sollevata d'ufficio dal pretore, ma non è comparsa alla pubblica

udienza del 21 marzo 1979.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento;

s) ord. 7 giugno 1976 (n. 198 ord. 1977), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella

controversia promossa da De Rosa Michele contro l'A.T.A.C. con ricorso

depositato l'11 marzo 1975 in cui chiese dichiararsi il suo diritto

alla retribuzione delle ore di straordinario effettuate negli anni di

lavoro nella azienda, secondo il trattamento ex lege più favorevole di

quello ex contrattazione collettiva, e, di conseguenza, condannare

l'A.T.A.C. alla corresponsione, a favore di esso ricorrente, a titolo

di differenze nella misura di lire 2.576.472.

Tale ricorso fu seguito da altro ricorso depositato il 16 ottobre

1975, in cui il De Rosa chiese che le retribuzioni di ore di

straordinario gli fossero liquidate sulla base di diversi parametri a

lui più favorevoli.

Dalle copertine dei due fascicoli trasmessi dalla cancelleria della

pretura alla concelleria della Corte e dalla intestazione della stessa

ordinanza di rimessione (definita "sentenza") non risulta che

l'A.T.A.C. siasi costituita in alcuna delle due controversie, né la

cancelleria della pretura ha rimesso alla cancelleria della Corte

originali o copie di atti e documenti provenienti dalla convenuta;

soltanto nel processo verbale dell'udienza dell'8 marzo 1976 si dà

atto della presenza dei procuratori delle parti, del provvedimento di

riunione dei due ricorsi per connessione e dell'autorizzazione del

pretore al contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione

quinquennale dei crediti reclamati dal ricorrente, sollevata

dall'A.T.A.C., la quale non vi ha partecipato; al che ha, per contro,

provveduto il De Rosa con le note depositate il 15 maggio 1976, in cui

ha, tra l'altro, richiamato precedenti giurisprudenziali della

Cassazione intesi ad escludere il corso della prescrizione quinquennale

durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri.

Il pretore ha riprodotto la ordinanza 9 giugno 1976 nel

provvedimento di rimessione nel quale non ha delibato la fondatezza

delle peculiari argomentazioni hinc inde prospettate.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è invece

intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 21 giugno 1977, in cui, richiamando atti di intervento

spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la infondatezza della

questione di costituzionalità; conclusioni, cui la Avvocatura generale

dello Stato si è rimessa nella pubblica udienza del 21 marzo 1979;

t) ord. 7 giugno 1976 (n. 199 ord. 1977), notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella

controversia promossa da Di Segni Marzio contro l'A.T.A.C. Nel foglio

pervenuto alla cancelleria della Corte il 18 aprile 1977 il cancelliere

della pretura di Roma dichiara di trasmettere il fascicolo della causa

e di allegare i verbali d'udienza, l'ordinanza, i fascicoli di parte,

copia della raccomandata inviata ai Presidenti del Senato e della

Camera dei Deputati e copia della ordinanza notificata al Presidente

del Consiglio dei ministri. Peraltro, dai fascicoli di parte è

pervenuto il solo fascicolo dell'attore, nel quale, però, non è

inserito il ricorso introduttivo, di cui non risulta sulla copertina

del fascicolo la data del deposito; di detto ricorso non c'è copia

autentica né informe nel carteggio pervenuto alla Corte, nel quale si

rinvengono invece le note autorizzate 14 maggio 1976 del ricorrente in

originale e due veline. Della convenuta è inserita nel carteggio la

memoria difensiva, depositata il 2 marzo 1976, in cui si è eccepita

la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente "ai

sensi dell'art. 2948, quarto comma, così come interpretato dalla

sentenza n. 63/1966 e successive dalla Corte costituzionale" sulla

base delle peculiarità del rapporto dei ferrotranvieri

(argomentazioni cui il Di Segni ha replicato nelle note autorizzate 12

maggio 1976, il cui contenuto è identico all'altro delle note estese

nell'interesse del De Rosa).

Il pretore, che pur aveva autorizzato il contraddittorio scritto

sulla eccezione dell'A.T.A.C. si è limitato a riprodurre nel

provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare

il grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto

identica all'altra svolta nel procedimento n. 198 ord. 1977;

u) ord. 7 giugno 1976 (n. 201 ord. 1977), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella

controversia promossa da Pietrucci Gastone contro l'A.T.A.C., con

ricorso, che, dalla copertina del fascicolo d'ufficio, risulta

depositato l'11 marzo 1975, ma del quale non sono pervenuti alla Corte

né l'originale, né copie autentiche o informi.

La documentazione è in tutto identica a quella inserita nel

procedimento, introdotto con la ord. n. 199/1977.

Il pretore, che pur aveva autorizzato il contradditorio scritto

sulla eccezione di prescrizione quinquennale opposta dall'A.T.A.C., si

è limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il

grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto

identica all'altra svolta nel procedimento n. 198/1977;

v) ord. 7 giugno 1976 (n. 200 ord. 1977), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977 nella

controversia promossa da Poso Benvenuto contro l'A.T.A.C., con ricorso

depositato l'11 marzo 1975, in cui chiese dichiararsi il diritto alla

retribuzione delle ore di straordinario effettuate negli anni di lavoro

nell'azienda secondo il trattamento ex lege, più favorevole rispetto

a quello ex contrattazione collettiva, e condannare la convenuta al

pagamento delle differenze, e ai conseguenti adempimenti contributivi.

Con altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975 il Poso chiese che le

retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla base

di diversi parametri a lui più favorevoli.

Si costituì l'A.T.A.C. con memoria depositata il 26 febbraio 1976,

in cui eccepì la prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati

dal ricorrente ponendo in rilievo le peculiarità del rapporto dei

ferrotranvieri, che lo munivano di stabilità, e richiamando le leggi

604/1966 e 300/1970; argomentazioni cui replicò il Poso nelle note

depositate il 13 maggio 1976, che il pretore, dopo aver disposto la

riunione dei due ricorsi, aveva autorizzato.

Il pretore non ha neppure delibato le argomentazioni hinc inde

prospettate e si è limitato a riprodurre nel provvedimento di

rimessione il testo della ordinanza 9 giugno 1975.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte mentre la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività

espletata nel procedimento n. 198/1977.

z) ord. 15 ottobre 1977 (n. 542 ord. 1977), comunicata, notificata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 1 febbraio 1978, nella

controversia promossa da Caprioli Amelio contro l'A.T.A.C. con ricorso

datato 22 aprile 1975 (dagli atti pervenuti alla Corte non risulta con

chiarezza il tempo del deposito; forse 10 maggio 1975), in cui,

premesso di essere stato assunto come fattorino nel 1953 e di aver poi

esplicato mansioni di conduttore di tram e infine di impiegato

amministrativo sino alla fine del rapporto per pensionamento (12

novembre 1972), chiese che, ai sensi degli artt. 2099 e 2103 c.c., 18

r.d. 148/1931, 11 c.c.n.1. ferrotranvieri e 13 legge 300/ 1970, gli

fosse riconosciuto il diritto di conseguire la differenza tra gli

emolumenti percepiti e quelli effettivamente dovuti in relazione alle

mensioni di fatto spiegate sia nel corso del rapporto sia alla

cessazione del medesimo. Si costituì l'A.T.A.C. con memoria 24 giugno

1976, di cui non risulta la data del deposito, chiedendo dichiararsi

in via preliminare la improponibilità della domanda ai sensi dell'art.

10 r.d. 148/1931, stante l'omissione del reclamo gerarchico, in via

pregiudiziale la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti

vantati dal Caprioli venuti a maturare prima dei cinque anni dalla

introduzione del ricorso.

Nel contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione

quinquennale sollevata dall'A.T.A.C., autorizzato dal pretore, il

Caprioli, con note 14 aprile 1977 e 7 ottobre 1977, non solo contestò

la fondatezza della eccezione di prescrizione, ma ne denunciò

l'inammissibilità per tardività; dal suo canto, l'A.T.A.C., nelle

note 29 settembre 1977, depositate il successivo 30, si richiamò al

particolare statuto dei ferrotranvieri e alla legge 300/ 1970. Nel

provvedimento di rimessione il pretore non ha preso posizione sulle

contrapposte argomentazioni specifiche del caso, limitandosi a

riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha per contro

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto,

depositato il 14 febbraio 1978, in cui, richiamando il contenuto di

atti d'intervento, spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza della questione di costituzionalità;

conclusioni che l'Avvocatura generale dello Stato ha confermato nel

corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979;

x) ord. 11 giugno 1977 (n. 384 ord. 1977), comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 2 ottobre 1977 nella

controversia, promossa da Auletta Renato contro il Banco di Napoli con

ricorso depositato il 9 giugno 1975, in cui chiese la ricostruzione

della propria carriera con tutte le conseguenze di carattere economico

tenendo presente che il periodo lavorativo espletato dal ricorrente va

dal 3 luglio 1939 al 31 dicembre 1973 e il riconoscimento del grado di

contabile, conseguito già nel 1953 con il conseguente sviluppo della

carriera nel ruolo "A" sino al pensionamento; domandò dichiararsi il

Banco tenuto a corrispondergli gli arretrati dal 3 aprile 1953 al 1964

sulla base dello stipendio come sopra aggiornato; instò, tra l'altro,

perché gli venissero riconosciute le aggiunte speciali per campagne

di guerra ai fini delle indennità aggiuntive di buonuscita e fosse

assoggettato a revisione il trattamento pensionistico. Il Banco si

costituì mediante memoria 14 giugno 1976, in cui chiese dichiararsi

il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la prescrizione ex

art. 2946 c.c. di ogni diritto al riconoscimento della qualifica

rivendicata, e la prescrizione, ex art. 2948, n. 4 c.c., di ogni

pretesa a differenze retributive per essere i rapporti di lavoro dei

dipendenti del Banco assistiti da stabilità. All'invito del pretore

rivolto alle parti ad illustrare la eccezione di prescrizione

quinquennale, prestò ascolto il solo Auletta che, con note 14 maggio

1977, affermò risultare dalla documentazione che esso Auletta aveva

più volte richiesto il riconoscimento dei propri diritti: il pretore

si è limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione

l'ordinanza 9 giugno 1975 senza delibare le argomentazioni hinc inde

prospettate.

Avanti la Corte si è costituito il solo Banco con atto depositato

il 14 settembre 1977, in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e

comunque manifestamente infondata la questione di costituzionalità

per non essere l'art. 2948, n. 4 c.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione; conclusioni illustrate nella memoria 8 marzo 1979 e

nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979, cui ha partecipato

anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva spiegato

intervento per la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo, con

l'atto depositato il 31 ottobre 1977, dichiararsi infondata la

questione di costituzionalità.

2. - La ord. 12 gennaio 1976 (n. 292 ord. 1976), comunicata,

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 9 giugno

1976, è stata resa dal pretore di Roma nella controversia promossa da

Borgia Giovanna contro la Soc. Autostrade con ricorso, depositato il 14

novembre 1974, in cui chiese dichiararsi il diritto dell'attrice a

percepire, in tutti i suoi elementi, anche prima del 1 gennaio 1963,

la stessa retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli

accordi sindacali per il personale maschile di età superiore agli anni

21 inquadrato nella sua stessa categoria e classe e condannare

conseguentemente la convenuta al pagamento a favore di essa Borgia

delle somme tutte che costituiscono la differenza tra quanto dalla

stessa percepito nel corso del rapporto di lavoro e quanto avrebbe

dovuto percepire per gli stessi titoli in relazione all'accertamento,

sollocitato con la prima domanda.

La convenuta, costituitasi mediante memoria depositata il 24 giugno

1975, eccepì in via preliminare la prescrizione estintiva

quinquennale di eventuali e contestati diritti maturati

antecedentemente al 21 novembre 1969, in subordine sollevando eccezione

d'incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4 c.c., nel significato

assunto dopo la sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale in

relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Alla udienza di comparizione il pretore fissò termine per la

presentazione di note sulla eccezione di prescrizione e le parti, sia

pure in diverso modo, fruirono di detto termine; il pretore ha

riprodotto la ordinanza 9 giugno 1975, precisando che la questione

d'incostituzionalità era stata sollevata (non d'ufficio, ma) dalla

convenuta Autostrade.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - Motivazioni e dispositivo delle venticinque ordinanze

divergono sol per le generalità delle parti delle controversie di

lavoro e per ciò che la questione di costituzionalità "dell'art.

2948, n. 4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63 del 1 giugno

1966 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione" è stata sollevata d'ufficio dal giudice a quo, ad

esclusione della controversia, promossa da Borgia Giovanna, nella quale

la ha prospettata la convenuta Soc. Autostrade (n. 292 ord. 1976). Per

cui la riunione dei venticinque procedimenti - stante l'identità

della prospettazione s'impone.

2. - Nella ordinanza 9 giugno 1975 e nelle ventiquattro ordinanze

successive il pretore di Roma, richiamate le sent. 63/1976, 143/1969,

86/1971 e 174/1972 di questa Corte, reputa che la pronunzia, da ultimo

menzionata, se intesa a determinare la reviviscenza in parte qua di

norma espunta dall'ordinamento per effetto della sent. 63/1966,

incontrerebbe ostacolo nell'art. 134 Cost., e ne inferisce la

permanente vigenza del precetto della non decorrenza della

prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. in costanza di tutti

i rapporti di lavoro privato. Inoltre le sopravvenute leggi 604/ 1966

e 300/1970, con limitare la esperibilità dei licenziamenti,

provocano, sempre a giudizio del pretore, la sostanziale parificazione,

in punto a stabilità, dei rapporti di lavoro privato e dei rapporti di

lavoro pubblico. "La distinzione introdotta, pertanto, in tema di

decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro con la

decisione n. 63/1966 di incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4 c.c.

limitatamente al rapporto privato - argomenta il giudice a quo - ha

creato una ingiusta sperequazione ed una manifesta disparità di

trattamento, non meno ingiustificata tra le due categorie di

cittadini: i lavoratori privati e quelli pubblici, che si trovano in

identica situazione per quanto concerne la disciplina giuridica del

rispettivo rapporto di lavoro.

"Tale manifesta disparità di trattamento sul piano sostanziale si

traduce sul piano processuale in una palese violazione del diritto di

difesa del pubblico impiegato nei confronti del lavoratore privato.

Mentre infatti quest'ultimo potrà azionare senza limiti di tempo il

proprio credito retributivo, attesa l'attuale imprescrittibilità del

relativo diritto nel corso del rapporto di lavoro, il pubblico

dipendente potrà far valere in giudizio il suo diritto soltanto nei

limiti della prescrizione, attesa nei suoi confronti la normale

decorrenza della prescrizione estintiva anche in costanza del

rapporto".

"La posizione di privilegio riconosciuta al dipendente privato

rispetto a quello pubblico, in seguito al disposto dell'art. 2948, n.

4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63/ 66 di codesta

Corte, appare pertanto sospetta di incostituzionalità".

Tali i tratti salienti della ordinanza 9 giugno 1975.

Orbene, posto che il pretore, sulle tracce della sent. 174/ 1972

di questa Corte, ha istituito equipollenza tra l'art. 3 legge 604/1966

e l'art. 129 d.P.R. 3/1957 in tema di scioglimento del rapporto e tra

il procedimento inteso a piegare l'inottemperanza della p. A. al

provvedimento risolutivo del rapporto d'impiego dichiarato illegittimo

e l'art. 18 legge 300/ 1970, sarebbesi dovuto verificare se ai

rapporti dedotti in giudizio, si applicassero gli artt.3 legge 604/1966

e 18 legge 300/ 1970; indagine che il pretore non ha svolto neppure

nella controversia Miragoli- S.A.S. in cui il datore di lavoro si era

richiamato alle dimensioni quantitative della propria impresa, tenute

d'occhio dall'art. 35 legge 300/1970.

Inoltre, il pretore ha sotteso le eccezioni preliminari di

prescrizione, sollevate dai datori di lavoro, al comune esponente

della prescrizione quinquennale, senza tener conto delle obiezioni,

che, indipendentemente dal coordinamento tra le sentenze di questa

Corte, erano state opposte dai lavoratori ricorrenti, e, ancor meno, di

ciò che nella più parte delle controversie si prospettavano

rivendicazioni di qualifica e riconoscimenti di mansioni superiori o

diverse, rispetto alle quali il pretore non si è fatto minimamente

carico dei regolamenti e della disciplina collettiva, prospettati dai

datori di lavoro e oppugnati dai lavoratori, né dell'art. 13 legge

300/1970; contestazioni che in qualche caso hanno indotto datori di

lavoro ad invocare la prescrizione decennale in regime di concorso

elettivo o in opposto modo successivo con la prescrizione

quinquennale; prescrizione quinquennale alla cui eccezione qualche

lavoratore, pur muovendo in via d'ipotesi dalla data di entrata in

vigore della legge 300/1970, aveva opposto la efficacia interruttiva

del deposito del ricorso nella cancelleria della Pretura (circostanza

che, indipendentemente dalla allegazione degli attori, emergeva dalla

lettura di non pochi fascicoli di causa), nonché la tardività della

eccezione stessa, sollevata in spreto della legge 533/1973 sul rito

speciale del lavoro; prescrizione quinquennale, preliminarmente alla

quale qualche datore di lavoro aveva postulato altra eccezione, il cui

esame doveva essere svolto in via preventiva (ad es., transazione in

sede sindacale anteriore alla instaurazione della controversia).

La constatazione della mancata verifica, che in ogni controversia

s'impone ed è purtroppo mancata, dell'applicabilità della legge

300/1970, pur se non si considerino, come per contro si deve, le

peculiarità delle singole controversie, soltanto alcune delle quali si

sono segnalate, non vuole suonare accettazione o reiezione da parte di

questa Corte del presupposto, ad un tempo normativo e fattistico, su

cui la prospettazione del pretore si basa, ma persegue l'unico scopo di

giustificare la restituzione degli atti di tutti i procedimenti al

pretore onde proceda, ex actis, alla valutazione di rilevanza della

questione pur in tali sensi prospettata; valutazione, nel compiere la

quale sarà d'uopo scrutinare se a far valere la diversità di

trattamento, tra lavoratori privati e lavoratori pubblici, siano

legittimati quelli o, come sembrano suggerire non pochi precetti della

Costituzione, questi (il quale dubbio non è univocamente sciolto nella

ordinanza 9 giugno 1975 se per un verso si lamenta l'attentato al

diritto di difesa perpetrato in danno dei lavoratori del settore

pubblico, e per altro verso si denuncia l'eccessivo favore, di cui

sarebbero gratificati i lavoratori del settore privato) e, ancor più a

monte, se i termini della disuguaglianza siano da identificarsi nel

settore pubblico o nel settore privato ovvero se, come han posto in

rilievo accreditate correnti dottrinali e giurisprudenziali, punti di

emersione delle quali si colgono in alcune disposizioni delle leggi

604/1966 e 300/1970, si impongono più articolate categorie; il tutto

/ si ripete - con riferimento alla singola controversia di lavoro e

senza indulgere ad inutili astrazioni. Giudizio, delibatorio sì ma

puntuale che potrebbe convincere, è ovvio, il pretore a pronunciarsi

sul merito di alcune controversie senza sollevare la presente o altra

questione di costituzionalità, correlata a diversi parametri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i venticinque procedimenti, ordina la restituzione degli

atti alla Pretura di Roma, sezione lavoro, che, con le ordinanze

indicate in motivazione, aveva ritenuto non manifestamente infondata

la questione di costituzionalità dell'articolo 2948, n. 4 c.c., così

come modificato per effetto della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della

Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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