Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n.

4, 2955, n. 2, 2956, n. 1 e 2946 del codice civile, promosso con

ordinanza emessa il 7 giugno 1976 dal pretore di Ascoli Piceno, nel

procedimento civile vertente tra Cinciripini Onorato e l'ENEL, iscritta

al n. 568 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL e di Cinciripini Onorato,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Renato Scognamiglio ed Enrico Piacitelli per

l'ENEL, l'avv. Luciano Ventura per Cinciripini e il sostituto avvocato

generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 6 ottobre 1974, Cinciripini onorato

evocò avanti il pretore di Ascoli Piceno in funzione di giudice del

lavoro l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) esponendo di

aver lavorato alle dipendenze della UN.ES. e, a seguito della

nazionalizzazione delle imprese elettriche, dell'ENEL, di aver

conseguito il 1 ottobre 1962 la promozione dalla categoria B/S alla

categoria A/1 e di aver cessato il rapporto di lavoro per raggiunti

limiti di età il 31 gennaio 1974; ciò premesso, chiedeva dichiararsi

spettargli l'inquadramento nella categoria A/1 a far tempo dal 1

luglio 1949 e sino al 30 settembre 1962 e condannarsi il convenuto ENEL

al pagamento di prestazioni salariali come conseguenza del riconosciuto

inquadramento ovvero come svolgimento di mansioni superiori.

Eccepì l'ENEL, tra l'altro, la prescrizione decennale in

riferimento alla rivendicazione dell'inquadramento nella categoria A/1

e la prescrizione quinquennale in relazione alle richieste di ordine

patrimoniale, conseguentemente invocate dall'attore.

Con ordinanza 7 giugno 1976, poi notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976 (ord.

568/1976), l'adito pretore, premesso che la posizione del lavoratore

non si esaurisce nel diritto alla stabilità, ma si articola in una

serie di altri diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, anche

pubblicistico, che il lavoratore può essere indotto a non rivendicare

per timore di ritorsioni di vario genere, provenienti anche dai datori

di lavoro pubblico, ha dichiarato non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4,2955, n. 2,2956,

n. 1, del codice civile, pur dichiarati parzialmente incostituzionali

con la sent. 63/1966 della Corte, in riferimento agli artt. 2, comma

secondo, 36, 38, comma secondo, Cost.; premesso poi che la limitazione

della parziale dichiarazione di incostituzionalità alle sole

prestazioni lavorative - stante la correlazione tra la posizione

occupata dal lavoratore in seno all'impresa (qualifica), la quantità

e qualità del lavoro e la retribuzione - sarebbe del pari irrazionale,

ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., non solo

della norma già dichiarata parzialmente incostituzionale, ma anche

dell'art. 2946 c.c. Avanti la Corte si sono costituiti il Cinciripini,

che nell'atto 26 ottobre 1976 ha concluso per l'inammissibilità e, in

ipotesi, per la infondatezza delle questioni, e l'ENEL, che, nelle

deduzioni 19 luglio 1976 e nella memoria difensiva 2 marzo 1979, ha

concluso per la infondatezza delle questioni;

ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto 26 novembre 1976, nel quale ha chiesto dichiararsi la

inammissibilità, di cui peraltro non ha fornito giustificazione, e la

infondatezza delle questioni.

Nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979, le parti e

l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le già prese

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Incolmabile è il solco che divide le parti in causa nella

interpretazione dei precedenti di questa Corte: mentre l'attore

afferma che le sentenze, successive alla sent. 63/1966, non hanno

potuto intaccare la imprescrittibilità dei crediti patrimoniali dei

lavoratori del settore privato, su cui non han presa la legislazione

successiva né gli statuti speciali degli enti pubblici anche

economici, che assumano la veste di datori di lavoro, l'ENEL, al quale

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, attribuisce personalità di

diritto pubblico (art. 1) precisando che il rapporto di lavoro dei

dipendenti è regolato da norme di diritto privato e su base

contrattuale, collettiva e individuale (art. 13), si richiama

reiteratamente alla sent. 115/1975, nella quale questa Corte, per dire

irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 2946, in

allora sollevata dalla Corte di appello di Milano, ha affermato che

l'assimilazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici

economici a quelli di diritto privato è possibile solo al fine di

identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere

la relativa controversia senza mutare il carattere pubblicistico del

primo rapporto.

Ambo le prospettazioni non colgono nel segno perché, anche ad

ammettere, con l'attore, che il dispositivo della sentenza 63/1966

debba leggersi avulso dalla motivazione, la norma di diritto, che

sorge dal connubio tra le tre disposizioni, dichiarate parzialmente

illegittime, e il dispositivo, non può reputarsi di grado superiore

alla legislazione, che l'ha seguita, e tale da esimere gli operatori

pratici, che a vari livelli sono chiamati ad intenderla e ad

applicarla, dal coglierne in tutto o in parte la incompatibilità a

stregua dei criteri dettati nell'art. 12 disp. prelim. c.c..

D'altro canto, non è da pretermettere che questa Corte non si è

limitata a formulare nella sent. 115 del 1975 le superiori

proposizioni, ma ha soggiunto che le garanzie di stabilità, connesse

al carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti degli

enti pubblici economici, sono "assicurate, nella regolamentazione

organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto

soltanto per cause precise e determinate" e ad ammonire che "comunque,

l'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi e la

determinazione della portata di questa attengono alla competenza del

giudice ordinario (v. sent. n. 143 del 1969)". Nella quale sent. n.

143 del 1969, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di

costituzionalità dell'art. 2, comma primo, d.l. 295/1939 sulla

prescrizione decennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo

Stato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., venne affermato il

principio, cui questa Corte intende mantenersi fedele, che "spetta al

giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se è stato posto in

essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'Ente pubblico

si è assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di

lavoro".

Continuità che è ribadita con ampiezza di implicazioni nella

sent. 174/1972, in cui la Corte, chiamata a scrutinare il rapporto

corrente tra la sentenza 63 del 1966 e la successiva legislazione, ha

affermato che la legge 300/1970 rappresenta la necessaria integrazione

della legge 604/1966 e che "una vera stabilità non si assicura se

all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la

completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta

illegittimamente cessare" subordinando al verificarsi delle due

condizioni il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il

rapporto di lavoro privato.

2. - Orbene, come nel campo dei rapporti di lavoro dei dipendenti

degli imprenditori privati la verifica delle due condizioni, cui la

stabilità deve rispondere, rientra nella competenza del giudice della

controversia individuale di lavoro, così nel campo delle controversie

dei dipendenti degli enti pubblici economici, qual è l'ENEL, rientra

nella competenza del giudice del lavoro la verifica del modo in cui

regolamenti (se ne esistono) e contratti collettivi assicurino al

dipendente quella stabilità, comprensiva, per dirla con la da ultimo

richiamata sent. 174/1972, dell'annullamento giurisdizionale

dell'avvenuto licenziamento e della completa reintegrazione nella

posizione giuridica preesistente, in virtù della quale il corso della

prescrizione quinquennale in costanza del rapporto di lavoro non suona,

nei limiti in cui tale prescrizione opera, offesa ai precetti della

Costituzione assunti dal pretore di Ascoli Piceno a parametri della

questione di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e

2956, n. 1, del codice civile (artt. 3, 24 e 36 Cost.).

Compito - sia rilevato per inciso - tanto più impegnativo nella

specie, in cui (le mansioni superiori e) le consecutive rivendicazioni

salariali dell'attore vissero allo stato di pretesa nel periodo 1

luglio 1939 - 30 settembre 1962, in cui il Cinciripini operava alle

dipendenze dell'azionaria UN.ES., che fu suo datore di lavoro sino al

trasferimento dell'impresa di detta società all'ENEL, disposto con il

d.P.R. 29 marzo 1963, n. 348 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 aprile

1963), emesso in virtù della legge 1643/1962.

Pertanto la questione di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4,

2955, n. 2, e 2956, n. 1, anche in considerazione del fatto che l'art.

2103 (prestazione di lavoro) c.c. è stato sostituito con l'art. 13

legge 300/1970, entrata in vigore il 22 agosto 1970 (data anteriore

alla cessazione del rapporto di lavoro del Cinciripini avvenuta il 31

gennaio 1974 e alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio,

effettuata il 6 ottobre 1974) e che l'art. 40 legge 300/1970 lascia

salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali

più favorevoli ai lavoratori, deve dirsi inammissibile.

3. - Il Cinciripini non si è limitato a chiedere, nei limiti

temporali che si sono più sopra puntualizzati, il riconoscimento

delle superiori mansioni e delle consecutive differenze salariali sia

per il tempo anteriore al riconoscimento da parte dell'azionaria

UN.ES., della qualifica, corrispondente a tali mansioni, sia per il

tempo successivo a tale riconoscimento e sino alla cessazione del

rapporto, ma ha chiesto accertarsi, sempre per il periodo di tempo

anteriore al riconoscimento della UN.ES. (1 ottobre 1962), la

sussistenza della qualifica superiore, e tale richiesta ha suscitato

nell'adito pretore il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 2946

c.c., incidente sul diritto alla qualifica, inteso come autonomo dalle

retribuzioni patrimoniali, in riferimento agli artt. 3, comma secondo,

36, 38, comma secondo, della Costituzione.

La questione è stata ritenuta infondata da questa Corte con

sentenza 40/1979 resa sull'incidente di costituzionalità dell'art.

2946 c.c. sollevato dal giudice unico del tribunale di Cosenza nella

controversia promossa da Riggio Luigi contro la Cassa di risparmio di

Calabria e di Lucania in riferimento agli artt. 3, 24 (e 36) della

Costituzione.

Riassumendo quanto la Corte ha ritenuto necessario puntualizzare

nella motivazione di quella sentenza, è da dire che l'affermazione di

infondatezza della questione riviene proprio dagli artt. 3 e 24 quale

espressione, ad un tempo sostanziale e processuale, di quei diritti,

che si presentano autonomi rispetto agli altri beni tutelati nell'art.

36 Cost., al quale la questione di costituzionalità è stata

coordinata nella sent. 63/1966 di questa Corte; espressione - si è

scritto in quell'incontro e qui si ripete - non solo sostanziale ma

anche processuale di quei diritti in quanto l'accertamento, con

autorità di giudicato, della qualifica superiore, che si profila, come

nel caso presente, pregiudiziale rispetto a rivendicazioni salariali,

fatte valere da lavoratore che più non fa parte del contesto

dell'impresa, suppone l'accertamento di condizioni dell'azione, come,

a tacer d'altro, l'interesse ad agire. Accertamento che - si ripete -

è riservato al giudice della controversia.

Il parametro dell'art. 38 Cost., invocato dal pretore di Ascoli

Piceno e non dal giudice unico del tribunale di Cosenza, non sollecita

diverso discorso anche in considerazione delle incertezze, che

travagliano giurisprudenza a vari livelli e dottrina in riferimento

alla ricostituzione delle posizioni assicurative e ai suoi equipollenti

e ai tempi in cui le relative pretese sorgono.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.,

già dichiarati parzialmente illegittimi, sollevata dal pretore di

Ascoli Piceno con l'ordinanza 7 giugno 1976 in riferimento agli artt.

3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 C.C., nella

parte in cui consente la decorrenza della prescrizione durante il

rapporto di lavoro, relativamente a diritti del lavoratore non aventi

carattere immediatamente retributivo, sollevata con la ordinanza 7

giugno 1976 dal pretore di Ascoli Piceno in riferimento agli artt. 3,

comma secondo, 36 e 38, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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