Codice civile

Art. 1183 c.c. — Tempo dell'adempimento

[1]Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu' degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal giudice.

[2]Se il termine per l'adempimento e' rimesso alla volonta' del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e' rimesso alla volonta' del creditore, il termine puo' essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1183 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8978/2026

    9 aprile 2026

    In materia di contratto preliminare, quest'ultimo è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento secondo il brocardo "quod sine die debetur statim debetur", con la conseguenza che l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

    Art. 1183 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2946 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20383/2025

    21 luglio 2025

    Quando le parti condizionano l'efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento, senza indicare il termine per il suo avveramento, la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso, per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento di quella risolutiva), può essere ottenuta anche senza la previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., se lo stesso giudice ritenga trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto si sarebbe dovuto verificare.

    Art. 1183 c.c. · Art. 1353 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'assegnazione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione può essere fatta dall'autorità giudiziaria non soltanto nei casi classici dell'art. 1173 cod. civ. del 1865, ma anche quando ciò è richiesto dagli usi (art. 1183, primo comma) o se il termine è rimesso alla volontà del creditore. È stato concesso il potere di esigere la prestazione prima della scadenza quando il termine è stabilito esclusivamente a favore del creditore (art. 1185, primo comma); se il pagamento è avvenuto contra ius prima del termine, ferma l'irripetibilità del capitale, il debitore può chiedere ciò di cui il creditore si e arricchito per effetto del pagamento anticipato (art. 1185, secondo collina). La critica fatta alla disposizione dell'art. 1174 cod. civ. del 1865, in quanto negava la ripetizione del pagamento eseguito innanzi tempo, ha potuto essere superata per la ragione che, in definitiva, il creditore, per quanto riceva anticipatamente, non riceve che il suo. Si è risolta poi in senso favorevole la questione concernente la prestazione dell'interusurium nel caso in cui il pagamento anticipato è stato fatto per errore, essendosi considerato che in tal caso si ha un'ipotesi di indebito arricchimento del creditore a danno del debitore. Le regole generali sul computo dei termini sono fissate, in via suppletiva, nell'art. 1187, mediante la generalizzazione dell'art. 2963, che del resto è estensivo delle norme poste dagli articoli 14 cod. pen., 180 cod. proc. pen., 155 cod. proc. civ., 41 legge cambiaria. Il giorno festivo, secondo l'art. 2963, non è calcolato soltanto se cade nell'ultimo giorno del termine; nell'art. 1187 però si sono richiamati gli usi eventualmente diversi, sorti specialmente per le scadenze in fiera.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 562

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1183 · fonte del testo

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