Art. 114-ter — Rimborso della moneta elettronica

L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile. Il detentore puo' chiedere il rimborso:

  • a)prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
  • b)alla scadenza del contratto o successivamente:
  • 1)per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
  • 2)nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

Testo vigente dal 13 maggio 2012

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Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2010 al 13 maggio 2012. 125 parole tolte, 159 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La Banca d'Italia autorizza gli istitutiaggiunto: L'emittente di moneta elettronica tolto: all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1.... Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare aggiunto: rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile. Il detentore puo' chiedere il rimborso:

a) tolto: in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia aggiunto: prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

b) tolto: in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Agli istituti aggiunto: alla scadenza del contratto o successivamente:

aggiunto: 1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

aggiunto: 2) nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di moneta elettronica tolto: con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti aggiunto: autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica tolto: con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4aggiunto: , senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114ter · fonte del testo

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