E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al primo comma, dopo le parole: "chilogrammo intero", e' aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore a lire 100"; e dopo le parole: "che puo' rivalersene sullo speditore", sono aggiunte le seguenti: "o sul destinatario". All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilita' con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla intendenza di finanza competente". All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono sostituite con le seguenti: "articolo 36"; e dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le seguenti: "per l'accertamento e". All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173, e' abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2".

Testo vigente dal 4 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-16;117~artunico · fonte del testo

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