Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2946 e

2948, n. 4, cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977

dal giudice del lavoro presso il tribunale di Cosenza, nel

procedimento civile vertente tra Riggio Luigi e Cassa di Risparmio di

Calabria e Lucania, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'11

gennaio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A Riggio Luigi, che, cessato dal servizio, per raggiunti limiti di

età, il 30 giugno 1968, aveva chiesto, con atto di citazione

notificato il 28 settembre 1968, riconoscerglisi il grado di dirigente

di prima dall'8 gennaio 1953 (data sino alla quale, per malattia del

titolare, ebbe, a far tempo dal dicembre 1951, ad esercitare le

superiori mansioni di segretario capo, che, per la sopravvenuta morte

del titolare, continuò ad esercitare fino al maggio del 1955) e

condannarsi la convenuta al pagamento della differenza retributiva

quanto meno per avere svolto mansioni inerenti ad un posto superiore e

al riconoscimento del nuovo diverso trattamento di pensione

integrativa, oppose la convenuta Cassa di Risparmio di Calabria e di

Lucania, la intervenuta prescrizione ex articoli 2946 e 2948 c.c.; a

seguito di che il Riggio sollevò questione di costituzionalità

dell'art. 2946 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Con ordinanza 4 luglio 1977, comunicata, notificata e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 dell'11 gennaio 1978 (ord. 517/1977), il

giudice unico dello adito tribunale di Cosenza, designato a seguito

dell'entrata in vigore della legge 533/1973, ha rilevato d'ufficio la

non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli

artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 8

settembre 1977, in cui, riecheggiando il contenuto di atti

d'intervento spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la

inammissibilità o l'infondatezza della questione; conclusioni, cui

l'Avvocatura generale dello Stato si è richiamata nell'udienza

pubblica del 21 marzo 1979. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza di rimessione il giudice unico del tribunale

di Cosenza constata la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale sulla complessa premessa che la controversia, promossa

dal Riggio con atto 28 settembre 1968, sarebbe diversamente risoluta a

seconda che i termini prescrizionali (decennale per il riconoscimento

della qualifica superiore e quinquennale per le differenze

retributive) si facciano decorrere dal gennaio 1953 (epoca di

maturazione del diritto alla superiore qualifica rivendicata) ovvero

dal 30 giugno 1958 (data di cessazione del rapporto). Prosegue con

ricordare che le questioni di legittimità costituzionale degli artt.

2946 e, nei limiti specifici della controversia, 2948, n. 4, sono

state già esaminate dalla Corte rispettivamente con le sentenze 86/

1971 e 115/1975.

Ma lo stesso giudice espone una serie di argomentazioni che

dovrebbero indurre la Corte a seguire opposto giudizio: l'esigenza di

leggere il dispositivo della sentenza n. 63 del 1966 senza risalire

alla motivazione, in cui veniva posto in rilievo il difetto di

stabilità che avrebbe caratterizzato il rapporto di lavoro del

settore privato; la non meno sentita esigenza di coordinare il

dispositivo di quella sentenza, pur in via di ipotesi disancorato dalla

motivazione, con la legislazione successiva (che si sostanzia nelle

leggi 15 luglio 1966, n. 6O4, e 20 maggio 1970, n.300) che manterrebbe

ferma la vigenza di quel dispositivo per i rapporti privi di

stabilità, tra i quali il giudice unico annovera "fuor di dubbio" il

rapporto tra la Cassa e il Riggio "atteso che nel 1953, quando cioè

l'attore assume essere maturato il diritto alla qualifica superiore e

quello alle differenze retributive, vigeva il contratto collettivo

nazionale di lavoro dei funzionari delle Casse di Risparmio stipulato

il 15 febbraio 1953 che prevedeva all'art. 61 lett. g) la dispensa

dall'impiego e alla lett. h) la destituzione, entrambe deliberate dal

Consiglio di amministrazione previa contestazione degli addebiti senza

la determinazione delle circostanze obiettive e dalla cui violazione

scaturiva il potere dell'ente e senza che venisse previsto sia pure un

controllo da parte dell'autorità giudiziaria ai fini della

dichiarazione di illegittimità e della reintegra nel posto di lavoro";

la disparità di trattamento tra il lavoratore privo di stabilità,

cui viene opposta la prescrizione decennale, e il lavoratore pur privo

di stabilità, cui viene, invece, opposta la prescrizione quinquennale

(disparità - ripetesi - che indurrebbe a sospettare di

incostituzionalità l'art. 2946 c.c., che colpisce la prima posizione,

per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione).

2. - Riferita all'art. 2948, n. 4, la questione è inammissibile

ove si rifletta, come si deve, che il giudice unico, nel verificarne

la rilevanza, ha a chiare note affermato che il rapporto di lavoro del

Riggio era privo di stabilità. Ché delle due l'una: o si legge, come

sembra preferire il giudice a quo, il dispositivo della sentenza

63/1966 avulso dalla motivazione, ed allora la stabilità o meno del

rapporto non incide menomamente sulla attuale vigenza della norma,

così come risultante dal dispositivo della sentenza 63/1966; o si

ricollega il dispositivo alla motivazione per limitare la vigenza

della norma ai rapporti non stabili, ed allora l'instabile rapporto del

Riggio non può non esservi assoggettato rendendo privo di attuale

interesse il sollevato incidente di costituzionalità.

Ma altra e ben più radicale ragione sancisce la inammissibilità

della questione: in buona sostanza il giudice unico sollecita dalla

Corte la interpretazione, con autorità vincolante per gli altri

giudici, della sentenza del 1966 e di due delle altre sentenze che

l'han seguita.

Senonché siffatto compito non spetta alla Corte, tra i cui

provvedimenti necessariamente tipici non si annovera né può

annoverarsi l'accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze,

una sorta cioè di provvedimento di secondo grado, del quale oggetto

immediato non è la disposizione o il gruppo di norme impugnati, ma

altra sua sentenza.

3. - A parametri della costituzionalità dell'art. 2946 il giudice

unico assume (non l'art. 36, ma) gli artt. 3 e 24, che sarebbero

offesi se le ragioni, che hanno indotto a dire fondata la questione di

costituzionalità delle norme disciplinatrici di prescrizioni brevi e

presuntive, non fossero utilizzate al fine di dire fondata la questione

di costituzionalità dell'art. 2946, se invocato al fine di estinguere

diritti che, pur avendo il titolo legittimante nel rapporto di lavoro,

non si risolvono in prestazioni pecuniarie e, più in generale,

spaziano nell'ordinamento dell'impresa.

In tale guisa prospettata, la questione appare diversa

dall'incidente su cui ha portato il suo esame la Corte nelle sentenze

n. 86/1971 e n. 115/1975, che non possono quindi essere invocate come

precedenti di fatto: nel primo caso il datore di lavoro era un ente

pubblico economico, al quale i lavoratori erano legati da rapporto

munito di stabilità, laddove il giudice a quo ha - lo si ripete -

negato stabilità al rapporto, oggetto della presente questione, e nel

secondo caso il diritto alla qualifica si esauriva nelle prestazioni

retributive e tale osmosi ha indotto la Corte a ritenere irrilevante la

questione di costituzionalità dell'art. 2946 dappoiché la premessa

maggiore del sillogismo, in cui si sarebbe risolta la pronuncia

definitiva della controversia di lavoro, sarebbe stata fornita, in tema

di prescrizione, dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 1, e 2956, n. 1.

Nella ipotesi che ne occupa, il giudice unico ha fatto propria la

prospettazione della Cassa, intesa ad identificare nella qualifica un

diritto del lavoratore, che è autonomo rispetto al diritto alle

retribuzioni, e a dire assoggettato il primo non alle prescrizioni

brevi e presuntive, ma alla ordinaria prescrizione decennale, né

questa Corte può, senza evadere dai suoi compiti istituzionali,

giudicare se il Riggio il quale, a rapporto definito, rivendicava le

differenze di retribuzione e l'incremento della indennità di

anzianità, che gli sarebbero derivati dall'avere egli espletato

mansioni superiori a quelle contrattuali, in un contesto normativo, in

cui non si era ancora inserito l'art. 13 legge 300/1970, sostitutivo

dell'art. 2103 c.c., avesse fatto valere, vuoi sul piano sostanziale

vuoi sul piano processuale, un "bene della vita" diverso dal diritto a

differenze di retribuzione e alla integrazione della indennità di

anzianità (diritto quest'ultimo, che - è appena il caso di rilevarlo

- nasce con la cessazione del rapporto).

Ma il modo di prospettazione non può non limitare l'obietto della

pronuncia che la Corte va a rendere sotto un duplice punto di vista: -

sul piano della fattispecie, vengono in considerazione quei diritti,

che derivano al lavoratore non solo e non tanto dal rapporto di cui è

partecipe, quanto dall'assetto dell'impresa in cui è inserito, e che,

comunque, non si risolvono, senza residuo, in quei beni tutelati

dall'art. 36 Cost., che la Corte costituzionale assunse a parametro

nella sentenza 63/1966 (retribuzione proporzionata alla quantità e

alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare

a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; diritto al

riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite);

- sul piano della dinamica processuale poi, non è da lasciare in

ombra il rilievo che pur nei casi in cui al lavoratore rivengono

diritti, che siano autonomi rispetto ai beni, che ricevono tutela

nell'art. 36 Cost., sarà da assodare di volta in volta se su tali

diritti si richieda nella controversia instaurata avanti il giudice

adito sentenza con autorità di cosa giudicata e se di tale domanda

sussistano le condizioni di fondatezza (interesse e legittimazione ad

agire).

Se si tengono per ferme queste premesse, l'affermazione di

infondatezza della questione discende dagli artt. 3 e 24, quale

espressione, ad un tempo sostanziale e processuale, di quei diritti,

che, nel senso e soltanto nel senso che si è chiarito, si presentano

autonomi rispetto agli altri beni tutelati nell'art. 36 Cost., al quale

la questione di costituzionalità è stata coordinata nella sentenza

63/1966.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico

del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che

consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del

lavoratore in costanza del rapporto, sollevata, nei termini segnati

nell'ordinanza 4 luglio 1977, dal giudice unico del tribunale di

Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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