Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/05/1975 · relatore Edoardo Volterra

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946

del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1972 dal tribunale di Oristano

nel procedimento civile vertente tra Fais Rosa Angela e Ibba Michele,

iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1973 dal tribunale di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Lo Grasso Primavera e la società

ITALSIDER, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal tribunale di Palmi nel

procedimento civile vertente tra la società Trezza e Giordano Arnaldo,

iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra Vagnarelli Serafino e

l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 449

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Lo Grasso Primavera, della

società ITALSIDER, della società Trezza e dell'INGIC;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per Lo Grasso Primavera, l'avv.

Franco Guidotti, per la società ITALSIDER, l'avv. Carlo Fornario, per

la società Trezza, e l'avv. Carlo Jossa, per l'INGIC.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Rosa Angela Fais

nei confronti di Michele Ibba, ed inteso ad ottenere indennità varie

relative a rapporto di lavoro (straordinari, indennità sostitutiva di

ferie, gratifica natalizia), il tribunale di Oristano, avendo il

convenuto eccepita l'avvenuta prescrizione decennale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice

civile, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Rileva, sulla non manifesta infondatezza, che gli argomenti

formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966,

per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale

delle norme sulla prescrizione breve e su quella presuntiva, nella

parte in cui queste decorrevano in pendenza di rapporto di lavoro,

devono essere estesi alla prescrizione decennale. Anche l'art. 2946

cod. civ., infatti, sarebbe in contrasto con l'art. 36 Cost., poiché

il decorso della prescrizione decennale, perdurando il rapporto di

lavoro, potrebbe produrre un effetto equivalente a quello della

rinuncia da parte del lavoratore, il quale, spinto dal timore del

licenziamento o di altre ritorsioni, potrebbe essere indotto a non far

valere i propri diritti.

2. - Il tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 2 febbraio

1973, nel procedimento civile vertente tra Primavera Lo Grasso e la

società Italsider, ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2935,

stesso codice, per contrasto con gli artt. 24 e 36 della Costituzione.

Il tribunale denuncia la violazione dei principi citati, operata

dalle norme sulla prescrizione ordinaria, nella parte in cui è

prevista la decorrenza dei termini in pendenza di rapporto di lavoro,

in relazione al diritto alla qualifica ed alla relativa maggiore

retribuzione.

3. - Anche il tribunale di Palmi, con ordinanza emessa l'11 luglio

1974 nel procedimento tra Arnaldo Giordano e la società Trezza, ha

promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod.

civ., in relazione all'art. 2935, per contrasto con l'art. 36 della

Costituzione.

L'eccezione riguarda l'applicabilità della prescrizione decennale,

in pendenza di rapporto di lavoro, in relazione al diritto alla

qualifica ed alla relativa maggiore retribuzione.

4. - Medesima questione è stata proposta dalla Corte d'appello di

Milano (ordinanza 3 maggio 1974) nel procedimento vertente tra

Vagnarelli Serafino e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo

(INGIC).

Secondo il giudice a quo la rilevanza dell'eccezione (che è stata

promossa in relazione all'art. 2946 cod. civ., rispetto agli artt. 2103

dello stesso codice e 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per

contrasto con gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione), non potrebbe

essere esclusa sotto il profilo che il rapporto in contestazione

intercorre con un ente di diritto pubblico perché tale rapporto

sarebbe caratterizzato da una particolare forza di resistenza del

lavoratore al quale la legge o l'ordinamento dell'ente accorderebbe

stabilità dell'impiego e piena tutela giurisdizionale.

Al contrario l'art. 41 del c.c.n.l. per il personale dipendente

dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni stipulato nel 1940 e i

successivi accordi collettivi prevedono che per la risoluzione del

contratto devono trovare applicazione le norme del codice civile

(recesso ad nutum o per giusta causa). Sarebbe evidente, quindi,

(particolarmente con specifico riferimento al periodo in cui sarebbe

decorso il termine prescrizionale) come nel caso in esame il lavoratore

possa per timore di licenziamento, aver rinunciato ad esercitare il

proprio diritto.

5. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Si sono costituiti la soc. ITALSIDER, rappresentata e difesa dagli

avvocati Franco Guidotti ed Orazio Bottini Raimondo, Primavera Lo

Grasso, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Nappi e Luciano

Ventura, la soc. Trezza, rappresentata dall'avv. Salvatore Caldarulo e

difesa dall'avv. Giunio Bruto Leati, l'INGIC, rappresentata e difesa

dall'avv. Carlo Jossa.

Secondo l'ITALSIDER, a seguito delle sentenze nn. 143 del 1969, 86

del 1971 e 174 del 1972, apparirebbe evidente che il giudizio di

legittimità costituzionale in materia di prescrizione dei crediti

retributivi ha subito dal 1966 al 1972 una radicale evoluzione, nel

senso che, ferma restando la sospensione per i rapporti di lavoro

esclusi dalla tutela delle norme sui licenziamenti individuali (legge

n. 604 del 1966 e art. 18 dello Statuto dei lavoratori), è stata

ritenuta la normale decorrenza della prescrizione nel corso dei

rapporti soggetti alle predette norme; queste, infatti, realizzando la

stabilità d'impiego e la garanzia di concludenti rimedi

giurisdizionali, avrebbero liberato i lavoratori privati da quel timore

del licenziamento che poteva indurre a non far valere i diritti

nascenti dal contratto di lavoro. In siffatto quadro concettuale le

"ragioni" della sentenza n. 63 del 1966, cui si richiama l'ordinanza

del tribunale di Trieste, dovrebbero considerarsi superate per

novazione del diritto positivo, sia per i crediti retributivi che, in

genere, per tutti i diritti del lavoratore.

In secondo luogo, con sentenza 21 marzo 1969, n. 39, la Corte

avrebbe escluso che l'art. 36 Cost., oltre ad assicurare il diritto ad

una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del

lavoro prestato, tuteli anche diritti attinenti ai rapporti di natura

non esclusivamente patrimoniale, benché da essi possano

conseguenzialmente derivare, in via mediata, effetti di natura

patrimoniale. Tali diritti, tra i quali il più saliente sarebbe

appunto quello del riconoscimento di una qualifica maggiore, sono

volti, in genere, ad attribuire al lavoratore, con l'acquisizione di

una nuova posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione, e non già

ad assicurargli soltanto la corresponsione di una retribuzione

proporzionata al lavoro effettivamente prestato e che il citato

articolo della Costituzione si limiterebbe a garantirgli.

Anche sotto questo profilo il richiamo del tribunale di Trieste

alle "ragioni" della sentenza n. 63 del 1966 sarebbe privo di

fondamento, in quanto estende ad istituti diversi dalla retribuzione un

regime prescrizionale che la Corte a suo tempo dettò per i crediti

strettamente retributivi.

Di converso, la Lo Grasso contesta che la retribuzione chiesta in

giudizio, benché dipendente dal riconoscimento della diversa

qualifica, sia soggetta ai termini di prescrizione di cui all'art. 2946

cod. civ. e non a quelli di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e

2956, n. 1, cod. civ., letti in relazione al dispositivo della

sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte. Formula quindi in tal senso

eccezione di inammissibilità per manifesta irrilevanza della questione

proposta.

Nel merito concorda col tribunale di Trieste in ordine alla

illegittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., ribadendo le

argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.

6. - Nel chiedere dichiarazione di inammissibilità o di

infondatezza della questione proposta, la soc. Trezza, osserva - sotto

il primo profilo - che il diritto del prestatore di lavoro si sarebbe

estinto per avvenuta rinuncia, come risulterebbe dagli atti del

giudizio a quo.

Sotto il secondo aspetto richiama la già citata giurisprudenza

della Corte costituzionale per escludere che la sentenza n. 63 del 1966

possa estendersi a diritti del lavoratore diversi da quelli

strettamente concernenti la retribuzione.

7. - L'INGIC a sua volta, mentre riconosce che, nonostante il suo

carattere di ente pubblico, essa agisce in regime di libera concorrenza

con piena applicazione delle norme di diritto comune e di quelle della

contrattazione collettiva, anche per quel che attiene alla stabilità

del posto di lavoro, conclude per l'infondatezza della questione, sul

rilievo (a suo avviso confortato dalla giurisprudenza di questa Corte)

per cui l'art. 36 non sarebbe invocabile in relazione al riconoscimento

di una qualifica diversa o superiore.

8. - Le parti costituite hanno presentato memorie ampiamente

ribadendo le conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno

riuniti e decisi con unica sentenza, stante che sollevano identiche o

analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte possono

riassumersi nei seguenti punti:

a) se l'art. 2946 del codice civile nella parte in cui prevede che

il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di

lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36

della Costituzione, in quanto applicabile al diritto del lavoratore di

ottenere indennità varie relative al rapporto di lavoro (straordinari,

indennità sostitutiva di ferie, gratifica natalizia) (tribunale di

Oristano);

b) se il medesimo art. 2946 in relazione all'art. 2935 del codice

civile nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione

decorra in pendenza di rapporto di lavoro sia costituzionalmente

illegittimo in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione in

quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore

ed alla relativa retribuzione (tribunale di Trieste, tribunale di

Palmi);

c) se il citato art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice

civile all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui

prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto

di lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt.

3, 24 e 36 della Costituzione in quanto applicabile al diritto del

lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica

superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni

effettivamente svolte (Corte di appello di Milano).

3. - La prima questione sollevata dal tribunale di Oristano è

chiaramente inammissibile per difetto di rilevanza. Oggetto del

giudizio de quo pendente avanti al predetto tribunale è il diritto di

un lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennità facenti

parte integrante della retribuzione lavorativa. Il diritto a tali

indennità è assoggettato alle prescrizioni di cui agli artt. 2948,

n. 5; 2955, n. 2; e 2956, n. 1, che la Corte con sentenza n. 63 del

1966 ha dichiarato viziati di illegittimità costituzionale

limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del

diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di

lavoro.

Risulta pertanto che l'art. 2946 del codice civile, di cui il

giudice a quo denunzia l'illegittimità costituzionale, non è

applicabile nella specie, non potendo, per espressa disposizione

dell'articolo stesso, concorrere la prescrizione ordinaria con "i casi

in cui la legge dispone diversamente", e tali sono infatti quelli delle

prescrizioni di cui ai sopra citati articoli.

4. - Inammissibili sono anche le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2946 codice civile sollevate dai tribunali di

Trieste e di Palmi.

Conformemente anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione,

il diritto ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e

distinto da quello della retribuzione per attività lavorative

effettivamente prestate e rispetto al quale in forza della più volte

citata sentenza n. 63 del 1966 il decorso della prescrizione di cui

agli artt. 2948, n. 5; 2955, n. 2, e 2956, n. 1, inizia dalla

cessazione del rapporto lavorativo.

Per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di

cui all'art. 2946 al diritto alla qualifica superiore, la Corte ha già

rilevato con la sentenza n. 86 del 1971 che la prescrizione non decorre

durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni

lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 della

Costituzione, il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una

retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro

effettivamente prestato. Come affermato nella citata sentenza, poiché

l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale

del citato art. 2946 potrebbe portare ad una dichiarazione di

illegittimità costituzionale solo nella parte in cui esso si riferisce

alle vere e proprie retribuzioni, la questione stessa per i motivi su

esposti è irrilevante.

5. - Nel sollevare questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice civile ed all'art.

13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per l'applicazione del termine

di prescrizione ordinaria ai diritti dei dipendenti dell'Istituto

nazionale per la gestione delle imposte di consumo (INGIC) a qualifiche

superiori e alle retribuzioni lavorative, la Corte di appello di Milano

si richiama all'art. 41 del contratto collettivo nazionale per il

personale dipendente dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni

stipulato nel 1940 e ai successivi accordi collettivi, i quali

prevedono che per la risoluzione del contratto devono trovare

applicazione le norme del codice civile (recesso ad nutum o per giusta

causa). Pertanto, sostiene il giudice a quo, per effetto di tali

norme, i lavoratori di questo settore si troverebbero, riguardo al non

esercizio dei propri diritti, nella medesima condizione psicologica dei

lavoratori non dipendenti da rapporti di pubblico impiego.

La Corte non ritiene di accogliere questa tesi e di discostarsi

dalle sue precedenti decisioni (sentenze n. 63 del 1966, n. 143 del

1969), secondo le quali la dichiarazione di parziale illegittimità

costituzionale degli artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2, e 2956, n. 1,

riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti

d'impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri

enti pubblici, anche di carattere economico.

Infatti l'assimilazione del rapporto di lavoro con questi ultimi

enti a quello di diritto privato è possibile solo al fine di

identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere

le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere

pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità

assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina

collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e

determinate. Comunque, l'interpretazione delle norme contenute nei

contratti collettivi e la determinazione della portata di queste

attengono alla competenza del giudice ordinario (v. sentenza n. 143 del

1969).

Di conseguenza, per quanto concerne il decorso della prescrizione

del diritto ad una qualifica superiore nei confronti di lavoratori

dipendenti da enti pubblici economici, valgono le considerazioni sopra

svolte. Per quanto concerne nei confronti dei medesimi lavoratori il

decorso della prescrizione del diritto a retribuzioni lavorative

saranno applicabili o specifiche norme regolatrici o gli artt. 2948, n.

4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, senza le limitazioni di cui alla sentenza

n. 63 del 1966.

Risulta in ogni modo che anche rispetto alla questione sollevata

dalla Corte di appello di Milano non è applicabile nella specie l'art.

2946 del codice civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate

con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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