Art. 2949 c.c. — Prescrizione in materia di società

[1]Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societa' e' iscritta nel registro delle imprese.

[2]Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilita' che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2949 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27804/2025

    18 ottobre 2025

    Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva annullato la delibera di esclusione del socio infedele per intervenuta prescrizione, escludendo che il contenzioso cautelare e poi di merito promosso dai soci e quello risarcitorio promosso dalla società potessero costituire atti interruttivi non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente).

    Art. 2949 c.c. · Art. 2286 c.c. · Art. 2287 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24730/2025

    7 settembre 2025

    In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.

    Art. 2949 c.c. · Art. 2511 c.c. · Art. 2519 c.c. · Art. 2521 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 12 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22002/2025

    30 luglio 2025

    L'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione, ciò che rileva è l'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e non già l'effettiva conoscenza da parte dei predetti di tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui gli amministratori avevano colpevolmente omesso di pagare i debiti tributari dell'impresa, determinando un loro aggravio per sanzioni e interessi, che aveva reso insufficiente il patrimonio residuo della società al soddisfacimento dei creditori.).

    Art. 2949 c.c. · Art. 2394 c.c. · Art. 2740 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 80 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20514/2025

    21 luglio 2025

    L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.

    Art. 2949 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2303 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 205 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Assorbita nel codice civile gran parte delle materie regolate dal codice di commercio, occorreva disciplinare talune delle brevi prescrizioni che quest'ultimo stabiliva nel quarto libro. L'ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro delle imprese è delineato dall'articolo 2949, primo comma, con una formula che si adegua all'insegnamento della migliore dottrina. Mi sembra che la nuova formula eviti le critiche e le gravi difficoltà d'interpretazione alle quali l'art. 919, n. 1, del codice di commercio apriva l'adito, parlando di «azioni derivanti dal contratto di società o delle operazioni sociali», sì che, considerata nella sua letterale accezione, la norma poteva indurre a ritenere che alla prescrizione quinquennale fossero soggetti anche i diritti derivanti dai rapporti posti in essere dalla società con i terzi nell'esplicazione della sua attività. Lo stesso termine di cinque anni è stabilito per la prescrizione dell'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori (art. 2949, secondo comma). Quanto al diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il termine prescrizionale di due anni (art. 922 del codice di commercio) è ridotto a un anno (art. 2950). La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto è regolata dall'art. 2951, che eleva i termini, eccessivamente brevi, stabiliti per il trasporto di cose dall'art. 926 del codice di commercio. Rimane immutato il termine di un anno per la prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio nel contratto di assicurazione, ma, circa la prescrizione degli altri diritti in materia assicurativa, a differenza del codice di commercio (art. 924), che non poneva distinzione alcuna, l'articolo 2952 distingue quelli che derivano dal contratto di assicurazione da quelli che derivano dal contratto di riassicurazione: per i primi è stabilito il termine di un anno; per i secondi il termine di due anni. Particolari disposizioni regolano la decorrenza di questi termini e la sospensione di essi. Ad eliminare il dubbio, in ordine ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, se, intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, torni a decorrere la prescrizione breve a cui è soggetto il rapporto deciso ovvero inizi il suo corso il termine di prescrizione ordinaria, provvede l'art. 2953, il quale risolve la questione in quest'ultimo senso. Delle prescrizioni presuntive.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1208

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2949 · fonte del testo

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