Codice civile

Art. 2521 c.c. — Atto costitutivo

[1]((La societa' deve costituirsi per atto pubblico.

[2]L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attivita' mutualistica e puo' prevedere che la societa' svolga la propria attivita' anche con terzi.

[3]L'atto costitutivo deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
  • 2)la denominazione, e il comune ove e' posta la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 3)la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
  • 4)la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il loro valore nominale;
  • 5)il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
  • 6)i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  • 7)le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
  • 8)le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  • 9)le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
  • 10)il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
  • 11)il numero dei componenti del collegio sindacale;
  • 12)la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  • 13)l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societa'.

[4]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

[5]I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

113

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2521 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24730/2025

    7 settembre 2025

    In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.

    Art. 2521 c.c. · Art. 2511 c.c. · Art. 2519 c.c. · Art. 2345 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2004. 84 parole tolte, 328 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a cinquecento euroaggiunto: La societa' deve costituirsi per atto pubblico.

aggiunto: L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attivita' mutualistica e puo' prevedere che la societa' svolga la propria attivita' anche con terzi.

aggiunto: L'atto costitutivo deve indicare:

aggiunto: 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

aggiunto: 2) la denominazione, e il comune ove e' posta la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

aggiunto: 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

aggiunto: 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il loro valore nominale;

aggiunto: 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

aggiunto: 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

aggiunto: 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

aggiunto: 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

aggiunto: 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;

aggiunto: 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';

aggiunto: 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;

aggiunto: 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

aggiunto: 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societa'.

tolto: Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberateaggiunto: Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

aggiunto: I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2521 · fonte del testo

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