Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946

del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1969 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Curotto Ivo e la Federazione italiana

consorzi agrari, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2

luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 13 marzo 1969 dal tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Corti Vezio e la società cooperativa

Argo, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;

3) ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dalla Corte di cassazione -

seconda sezione civile - nel procedimento civile vertente tra Cumar

Caterina e la Cassa di risparmio di Gorizia, iscritta al n. 22 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Visti gli atti di costituzione di Curotto Ivo, di Cumar Caterina,

della Federazione italiana consorzi agrari e della Cassa di risparmio

di Gorizia;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Curotto, e l'avv. Francesco

Sepe Quarta, per la Federazione italiana consorzi agrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente fra Curotto Ivo e la

Federazione italiana dei consorzi agrari, in merito a crediti vantati

dal prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro, il tribunale

di Roma, con ordinanza del 14 febbraio 1969, ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, in

riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

La stessa questione è stata sollevata dal tribunale di Firenze con

ordinanza del 13 marzo 1969, emessa nel procedimento civile vertente

fra Corti Vezio e la società cooperativa Argo, in merito a

risarcimento di danno, ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, del

codice civile, non essendo l'INPS tenuto a corrispondere all'attore la

pensione di anzianità per mancato versamento da parte del convenuto

datore di lavoro dei prescritti contributi previdenziali.

Inoltre la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 ottobre 1969

emessa nel procedimento civile vertente fra Cumar Caterina e la Cassa

di risparmio di Gorizia in merito al collocamento in pianta stabile

dell'attrice nella organizzazione della menzionata Cassa di risparmio

di Gorizia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2946 in relazione all'art. 2935 del codice civile. Ha

aggiunto che le norme impugnate lasciano non infondatamente ravvisare

anche una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione nonché del precetto dell'art. 24, che assicura a

tutti il diritto di agire in giudizio.

Dei tre giudizi instaurati presso questa Corte vi è stata

costituzione di parti nel primo e nel terzo. In nessuno poi è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutte e tre le ordinanze premettono che con la sentenza n. 63 del

1966 questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 2948 n. 4, 2955

n. 2, e 2956 n. 1 del codice civile, relativamente alle prescrizioni

brevi ed alle prescrizioni presuntive, in quanto queste, decorrendo

durante il rapporto di lavoro, producono quell'effetto che l'art. 36

della Costituzione ha inteso precludere, vietando qualunque tipo di

rinunzia, compreso quello che (attesa la particolare situazione

psicologica del lavoratore, contraente più debole) può essere

implicito nel mancato esercizio del diritto.

Tale argomentazione sembra debba valere anche per l'articolo 2946

del codice civile (prescrizione ordinaria) nella parte in cui consente

che la prescrizione dei diritti di credito vantati dal prestatore

d'opera subordinata nei confronti del datore di lavoro decorra durante

il ripetuto rapporto.

In particolare il tribunale di Firenze osserva che - secondo la

giurisprudenza della Corte di cassazione - la responsabilità del

datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi previdenziali

contro l'invalidità e la vecchiaia dà luogo ad un danno attualmente

risarcibile per il quale la relativa azione è immediatamente

proponibile, anche se non si sono verificate le condizioni necessarie

per la percezione della prestazione assicurativa; che conseguentemente

non bisogna fare riferimento al compimento dell'età pensionabile come

inizio del termine prescrizionale, ma al primo giorno dal quale il

diritto poteva esser fatto valere, o comunque, al momento in cui

l'omissione contributiva era terminata. Pertanto, la prescrizione

comincia a decorrere durante il rapporto di lavoro.

L'ordinanza della Corte di cassazione rileva che il diritto del

lavoratore ad essere assunto in pianta stabile, pur non concernendo

direttamente la retribuzione, si riverbera su di essa, in quanto questa

è in funzione dello stato giuridico del dipendente. Tale diritto

soggiace al termine di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice

civile, termine che comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto

stesso poteva essere fatto valere, cioè durante il rapporto di lavoro,

ove questo perduri, così come aveva avuto inizio, non in pianta

stabile.

Nell'atto di costituzione e nelle memorie illustrative, la difesa

del Curotto e della Cumar osserva che la dichiarazione di

illegittimità di cui alla sentenza n. 63 del 1966 si risolve nella

enunciazione di un principio di diritto, applicabile anche alla

prescrizione ordinaria, sicché il tribunale di Roma avrebbe potuto

decidere il caso senza rimettere gli atti a questa Corte. Insiste,

comunque, sulla illegittimità della norma impugnata.

La Federazione italiana dei consorzi agrari rileva che il principio

affermato nella ripetuta sentenza non è riferibile alla prescrizione

ordinaria. Perché in questa i termini consentono al creditore margini

di tempo maggiori, eventualità di occasioni favorevoli, lontananza

dall'inizio del periodo in cui il diritto può essere esercitato.

Sottolinea, poi, che dal momento della pronuncia della Corte ad

oggi, quelle limitazioni di fatto che si intesero rimuovere accordando

la tutela al contraente più debole, sono state, se non eliminate del

tutto, certamente in gran parte ridotte dal processo di rafforzamento

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalla legge 13 luglio

1966, n. 604, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per la Cassa di risparmio di Gorizia, la difesa osserva che, se

può ritenersi che ragioni di equità militino per le prescrizioni

brevi o presuntive, non altrettanto può affermarsi per la prescrizione

ordinaria, la quale, nel caso di rapporto di lavoro, attiene ad ipotesi

eccezionali di costituzione del rapporto stesso e non a pretese

dipendenti o connesse con il suo svolgimento. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze di rimessione del tribunale di Roma, del

tribunale di Firenze e della Corte di cassazione sollevano la stessa

questione di legittimità costituzionale del l'art. 2946 del codice

civile nella parte in cui consente che la prescrizione ordinaria dei

diritti di credito vantati dal prestatore d'opera subordinato nei

confronti del datore di lavoro decorra durante il rapporto di lavoro. I

giudizi possono quindi essere riuniti e definiti con unica sentenza

2. - La questione viene proposta con riferimento alla sentenza di

questa Corte n. 63 del 1966, in quanto le ragioni, che hanno indotto a

dichiarare la illegittimità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n.

1 (prescrizione breve e prescrizione presuntiva), sussisterebbero anche

per la prescrizione ordinaria. Affermando che lo stato psicologico del

lavoratore dipendente (contraente debole) è di ostacolo alla

decorrenza, durante il rapporto di lavoro, del corso della

prescrizione, la Corte avrebbe enunciato un principio di carattere

generale che dovrebbe trovare applicazione anche per la prescrizione

ordinaria

3. - La questione è inammissibile. In tutti e tre i pro cedimenti

in esame, il giudice a quo può definire il giudizio principale

prescindendo dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale relativa al decorso della prescrizione ordinaria durante

il rapporto di lavoro.

Il giudizio promosso da Ivo Curotto contro la Federazione italiana

dei consorzi agrari davanti al tribunale di Roma ha per oggetto il

pagamento di stipendi, indennità varie ed indennità per cessazione

del rapporto di lavoro, tutti diritti soggetti a prescrizione breve o

presuntiva disciplinati dalle disposizioni degli artt. 2948, n. 3 e 4,

e 2955, n. 2, del codice civile, sicché si tratta di materia estranea

alle norme che regolano la prescrizione ordinaria.

Il tribunale di Firenze deve decidere su una fattispecie di

risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare

versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione

contro l'invalidità e la vecchiaia. Orbene, il corso della

prescrizione può essere sospeso, durante il rapporto di lavoro, solo

allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della

speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per il

quale l'esercizio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del lavoro non può tollerare alcuna rinunzia, sia

pure implicita.

Poiché l'eventuale accoglimento della questione di legittimità

costituzionale potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimità

solo nella parte in cui essa si riferisce alle vere e proprie

retribuzioni, la questione stessa risulta irrilevante Il giudizio

davanti alla Corte di cassazione è stato promosso contro la Cassa di

risparmio di Gorizia, e cioè contro un ente che si inquadra fra gli

enti pubblici economici.

La sentenza di questa Corte n. 63 del 1966 pone una netta

differenza fra lavoratori dell'impiego privato e lavoratori dipendenti

da enti pubblici: per i primi soltanto sussiste quel timore del

licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinunzia ai propri

diritti, mentre per i secondi, che sono garantiti dalla stabilità

dell'impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l'illegittimità di

una risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che

possa indurre a derogare alle normali disposizioni in materia di

prescrizione. E la sentenza di questa Corte n. 143 del 1969 ha ribadito

gli stessi concetti.

Per quanto sopra, l'eventuale dichiarazione di illegittimità della

norma contenuta nell'art. 2946 del codice civile potrebbe riferirsi

soltanto al rapporto di impiego privato: il che vuol dire che la

questione è irrilevante anche in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, perché nella specie si tratta di rapporto di impiego

pubblico

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2946 del codice civile nella parte in cui consente che la

prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del

danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in

pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato decorra

durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, questione sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione dalle ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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