Art. 2951 c.c. — Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

[1]Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

[2]La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

[3]Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

[4]Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 369/2001

    Questione inammissibile
    16 novembre 2001

    Manifesta inammissibilità, stante la motivazione carente e contraddittoria in ordine alla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2951, primo e terzo comma, del codice civile, denunziato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente che la prescrizione, di durata annuale, del diritto contrattuale dell’autotrasportatore decorra durante l’esecuzione del rapporto di lavoro parasubordinato. A.M.M.

    Art. 2951 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 409 c.p.c. · Art. 2948 c.c.

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  • Sentenza n. 365/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    In materia di contratti di trasporto, nei casi in cui - come nella specie - le parti hanno stipulato un unico contratto avente per oggetto prestazioni continuative o periodiche di trasporto, coordinate con l'organizzazione produttiva e di commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente, e quindi in misura tale da costituire una fonte importante del reddito complessivo del vettore, il rapporto che in tal modo si costituisce, pur qualificandosi, ai fini processuali, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., come lavoro "parasubordinato", rimane pur sempre - come ha riconosciuto , in sede di interpretazione, anche la Cassazione - nello schema del contratto di trasporto e soggetto alla relativa disciplina sostanziale. Perciò, nell'applicabilità - che ne consegue - anche nella suddetta ipotesi così come in quella del comune contratto civilistico stipulato tra parti in posizione di parità sostanziale, della prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 cod. civ., non e'configurabile - contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quò - un identico trattamento di fattispecie "ontologicamente diverse" lesivo dell'art. 3 Cost.. Di conseguenza non è violato nemmeno l'art. 35 Cost., il quale, nel garantire la tutela del lavoro in tutte le sue forme non esclude forme diverse di tutela secondo la varia natura dei rapporti in cui l'attività dei lavoro è dedotta. Peraltro, l'irrilevanza del carattere di parasubordinazione ai fini del termine di prescrizione, è indirettamente confermata dall'art. 2, comma 1, del d.l. 29 marzo 1993, n. 82 (convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162) che, in deroga all'art. 2951 cod. civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quando siano soggetti al sistema di tariffe a forcella istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, senza alcuna distinzione tra i contratti aventi per oggetto un'unica prestazione e i contratti ad esecuzione continuata o periodica aventi per oggetto una pluralità di prestazioni ripartite nel tempo, e nel secondo caso indipendentemente dalla presenza nel rapporto degli altri elementi connotanti la parasubordinazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 cod. civ.). red.: S.P.

    Art. 2951 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Assorbita nel codice civile gran parte delle materie regolate dal codice di commercio, occorreva disciplinare talune delle brevi prescrizioni che quest'ultimo stabiliva nel quarto libro. L'ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro delle imprese è delineato dall'articolo 2949, primo comma, con una formula che si adegua all'insegnamento della migliore dottrina. Mi sembra che la nuova formula eviti le critiche e le gravi difficoltà d'interpretazione alle quali l'art. 919, n. 1, del codice di commercio apriva l'adito, parlando di «azioni derivanti dal contratto di società o delle operazioni sociali», sì che, considerata nella sua letterale accezione, la norma poteva indurre a ritenere che alla prescrizione quinquennale fossero soggetti anche i diritti derivanti dai rapporti posti in essere dalla società con i terzi nell'esplicazione della sua attività. Lo stesso termine di cinque anni è stabilito per la prescrizione dell'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori (art. 2949, secondo comma). Quanto al diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il termine prescrizionale di due anni (art. 922 del codice di commercio) è ridotto a un anno (art. 2950). La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto è regolata dall'art. 2951, che eleva i termini, eccessivamente brevi, stabiliti per il trasporto di cose dall'art. 926 del codice di commercio. Rimane immutato il termine di un anno per la prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio nel contratto di assicurazione, ma, circa la prescrizione degli altri diritti in materia assicurativa, a differenza del codice di commercio (art. 924), che non poneva distinzione alcuna, l'articolo 2952 distingue quelli che derivano dal contratto di assicurazione da quelli che derivano dal contratto di riassicurazione: per i primi è stabilito il termine di un anno; per i secondi il termine di due anni. Particolari disposizioni regolano la decorrenza di questi termini e la sospensione di essi. Ad eliminare il dubbio, in ordine ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, se, intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, torni a decorrere la prescrizione breve a cui è soggetto il rapporto deciso ovvero inizi il suo corso il termine di prescrizione ordinaria, provvede l'art. 2953, il quale risolve la questione in quest'ultimo senso. Delle prescrizioni presuntive.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1208

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2951 · fonte del testo

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