Codice penale

Art. 158 c.p. — Decorrenza del termine della prescrizione

[1]((Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione)).

[2]Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e' verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

[3]Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di eta' della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. 277

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 dicembre 2005, n. 251

199

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

Successivamente la Corte Costituzionale

208a

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il primo comma del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'".

L. 23 giugno 2017, n. 103

277

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 204/2009

    Questione inammissibile
    2 luglio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa abbia avuto contezza della truffa ai suoi danni. Infatti, identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile, osservando come il principio di riserva di legge in materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost. precluda alla Corte di pronunciare sentenze additive in malam partem quale quella richiesta dal rimettente, volta ad introdurre una nuova e più restrittiva disciplina della prescrizione. -V. il precedente citato, ordinanza n. 5/2009. -Sulle richieste di additive in malam partem v., citate, tra le più recenti, sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.

    Art. 158 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 640 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 5/2009

    Questione inammissibile
    16 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive " in malam partem " del tipo di quella chiesta dal rimettente. - Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.

    Art. 158 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 254/1985

    Questione infondata
    4 novembre 1985

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 158, primo comma (in relazione all'art. 81, primo comma) cod. pen., nella parte in cui dispone che, per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Nella ordinanza di rinvio ci si limita infatti a prospettare come mera eventualità, riguardo al giudizio a quo, sia la condanna sia la richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sicché la questione difetta del necessario requisito dell'attualità. - S. n. 300/1983.

    Art. 81 c.p. · Art. 158 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 1 gennaio 2020. 5 parole aggiunte.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente aggiunto: o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza aggiunto: o la continuazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art158 · fonte del testo

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