Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2222/2026

    3 febbraio 2026

    La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.

    Art. 1 · Art. 2935 c.c. · Art. 2957 c.c. · Art. 5 Norme in materia di accessi ai corsi universitari

    Rassegna di febbraio 2026, p. 43 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art1 · fonte del testo

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