Art. 1366 c.c. — Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
6 pronunce che riguardano l’art. 1366 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di assicurazione contro gli infortuni, i concetti di "lesione" e "menomazione", per la dottrina medico-legale, sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente; ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, oppure avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.
Art. 1366 c.c. · Art. 1370 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1908 c.c.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Art. 1366 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1917 c.c.
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Art. 1366 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1711 c.c.
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
Art. 1366 c.c. · Art. 2622 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 1362 c.c.
In tema di assicurazione contro il rischio derivante da malattie, il pagamento dell'indennizzo non può essere subordinato alla trasmissione, da parte dell'assicurato, di uno specifico modulo contrattuale, ove il contratto ammetta la produzione di qualsiasi documento idoneo a valutare i postumi invalidanti, poiché tale interpretazione si tradurrebbe in un ingiustificato formalismo, in assenza di un apprezzabile interesse dell'assicuratore alla compilazione del modulo suddetto in luogo di documentazione equipollente.
Art. 1366 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1375 c.c.
I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Art. 1366 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1366 · fonte del testo
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