Art. 1174 c.c. — Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1174 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14320/2026

    14 maggio 2026

    Il principio di buona fede oggettiva, nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e come canone di salvaguardia, non ha una portata limitata al momento esecutivo del contratto, ma costituisce, analogamente al dovere di diligenza, criterio legale di determinazione della prestazione che ne forma oggetto, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede esecutiva come fattispecie di inesatto adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando la clausola di un contratto di ormeggio, che prevedeva la possibilità di variazione del posto barca con altro avente "le medesime caratteristiche dimensionali", nel senso che la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche anche qualitative del precedente, aveva ravvisato l'inadempimento nella condotta di sostituzione del posto barca con altro avente caratteristiche qualitative deteriori).

    Art. 1174 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1374 c.c. · Art. 1375 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 157 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è rinunciato a precisare il concetto di obbligazione. L'argomento è schiettamente dogmatico; e, la legge, se l'avesse affrontato, mentre non avrebbe sedato il grave dissidio esistente in dottrina, avrebbe esorbitato dal campo normativo entro cui deve strettamente mantenersi. Il nuovo codice, nel precipuo proposito di dare elementi per la configurazione pratica del rapporto obbligatorio, ha preferito di precisare il concetto della prestazione, nella quale si concreta l'oggetto dell'obbligazione. Lo ha delineato nell'art. 1174, ponendo come sue caratteristiche la patrimonialità e la corrispondenza ad un interesse anche morale del creditore (cfr. anche art. 1411, primo comma). Dopo ciò si dovrà ritenere che non vi è obbligazione quando il contenuto del correlativo dovere non abbia i caratteri della prestazione secondo l'art. 1174. Si noti che nell'art. 1174 si distingue l'interesse alla prestazione dalla prestazione medesima. L'interesse alla prestazione non deve essere necessariamente pecuniario, perchè il diritto mira a realizzare e a tutelare anche le più alte idealità; basta che includa uno scopo ritenuto utile secondo l'apprezzamento predominante nella coscienza sociale, cioè indipendentemente dal giudizio subiettivo che ne possa fare il soggetto del rapporto. La prestazione deve, invece, essere suscettibile di valutazione economica; senza di che non si potrebbe attuare la coazione giuridica predisposta dal diritto nel caso di inadempimento. La possibilità di valutazione economica non si ha soltanto se la prestazione abbia un intrinseco valore patrimoniale, ma anche quando lo riceve di riflesso dalla natura della controprestazione ovvero da una valutazione fatta dalle parti, come nel caso in cui si conviene una clausola penale. Da ciò la necessità di valutare la pecuniarietà della prestazione considerando il rapporto nel suo complesso. L'art. 1174 ha l'ulteriore funzione di precisare che l'obbligazione deve essere considerata come figura giuridica distinta da quegli altri obblighi i quali, per quanto diano luogo ad azione, tuttavia non hanno contenuto patrimoniale diretto o di riflesso, come è, ad esempio, di alcuni obblighi posti dalla legge in relazione a taluni rapporti di diritto familiare. Nell'art. 1174 medesimo si rinvengono, infine, gli estremi per la separazione di quei doveri che vivono nel campo giuridico, dagli altri che costituiscono la sfera della vita morale e sociale e da cui non evadono o perchè rispondono a bisogni universali meno sentiti o perchè il valore e il motivo della loro esistenza consiste nella spontaneità del loro adempimento. Nell'art. 2034 i doveri morali e sociali vengono contrapposti all'obbligazione in quanto ai primi si riconosce solo l'effetto di considerare irripetibile ciò che sia stato prestato in osservanza di essi da persone capaci: lo stesso trattamento dei doveri morali e sociali è fatto a tutti quegli altri doveri a cui la legge dichiara di non accordare azione, ma rispetto ai quali esclude la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato (ad esempio, articoli 627. 1933 e 2940). Non è compito del legislatore stabilire se queste due categorie di doveri non coercibili abbiano lo stesso contenuto etico o si differenzino tra loro; il codice le ha raggruppate sotto l'unica denominazione di obbligazioni naturali esclusivamente perchè ha dato ad entrambe un unico regolamento. Questa comune disciplina consiste nel negare la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in base ai doveri medesimi, e nello stabilire che essi non possono produrre altri effetti giuridici oltre quello della soluti retentio: si tornerà in argomento a proposito del giuoco e della scommessa (n. 756) e della ripetizione dell'indebito (n. 790).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 557

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1174 · fonte del testo

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