Codice civile

Art. 2104 c.c. — Diligenza del prestatore di lavoro

[1]Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

[2]Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2104 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29740/2025

    11 novembre 2025

    La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto carattere antisindacale alle disposizioni organizzative con le quali il datore di lavoro aveva imposto, da un lato, adempimenti anteriori all'inizio dello sciopero, da osservarsi a pena di sanzione disciplinare, che comprimevano la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire all'astensione sino all'inizio della medesima, e dall'altro, ulteriori incombenti, successivi all'inizio dello sciopero, che finivano per imporre agli aderenti lo svolgimento di un'attività lavorativa senza retribuzione).

    Art. 2104 c.c. · Art. 40 cost. · Art. 41 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11154/2025

    28 aprile 2025

    Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).

    Art. 2104 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2105 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10864/2025

    24 aprile 2025

    L'esercizio del diritto di critica verso il datore di lavoro è legittimo se il dipendente - anche sollecitando l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo datoriale al fine di evitare conflittualità tra le diverse realtà operanti nei luoghi di lavoro - si limita a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare, con dolo o colpa grave, il limite della verità oggettiva, ricorrendo a modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore o del superiore gerarchico e non determinare pregiudizi per l'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto di rilievo disciplinare le espressioni contenute nelle e- mail con le quali un lavoratore aveva criticato le modalità di attuazione dei protocolli anti-Covid da parte dell'amministratore delegato della società datrice di lavoro, senza previamente verificare il superamento del limite di continenza formale e la rispondenza dei toni accesi usati, piuttosto che all'offesa gratuita, alla volontà di sollecitare controlli sul rispetto di detti protocolli).

    Art. 2104 c.c. · Art. 2086 c.c. · Art. 1 statuto dei lavoratori · Art. 21 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2157/2025

    30 gennaio 2025

    L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).

    Art. 2104 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 33 Legge 104 · Art. 2 statuto dei lavoratori

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2103-2109 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al prestatore di lavoro, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di lavoro e soste periodiche nell'attività di lavoro). L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa. Il primo comma dell'art. 2104, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri di obbedienza, imponendogli di ispirare la sua attività al fine preminente dell'interesse dell'impresa e della produttività di quest'ultima. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 2086 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo. L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 2105, integrato dall'art. 2125 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza. La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 2106, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese. Gli articoli 2107 e 2108 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario e notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 2109 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 852

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2104 · fonte del testo

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