Codice civile

Art. 1376 c.c. — Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 1376 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14200/2026

    14 maggio 2026

    In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto, mentre le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento; ne consegue che, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

    Art. 1376 c.c. · Art. 513 c.p.c. · Art. 556 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7991/2026

    31 marzo 2026

    E' inammissibile l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza che accerta la simulazione dell'atto di vendita di un immobile, che sia stato trascritto, proposta dal terzo acquirente del medesimo bene, in base ad un atto non trascritto, perché, in forza della regola della priorità della trascrizione, egli non è titolare del diritto di proprietà sull'immobile e, quindi, tale sentenza non può arrecargli un pregiudizio giuridico.

    Art. 1376 c.c. · Art. 2644 c.c. · Art. 404 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26263/2025

    26 settembre 2025

    Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c., con la conseguenza che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit..

    Art. 1376 c.c. · Art. 810 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 1322 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25324/2025

    16 settembre 2025

    Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.

    Art. 1376 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1265 c.c. · Art. 1472 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di contratti ad effetti reali l'art. 1376 mantiene il principio secondo il quale il trasferimento si verifica per virtù del solo consenso. L'art. 1125 del codice abrogato accenna al trasferimento del possesso quale atto irrilevante per gli effetti traslativi del dominio; ma poichè la traditio non è stata richiamata come modo d'acquisto nell'art. 922 del nuovo codice, è chiaro, anche in mancanza di apposita disposizione, che essa viene considerata quale semplice atto d'adempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa già trasferita in dominio. Il consenso è un modo di acquisto del diritto anche nel caso che il contratto abbia per oggetto il trasferimento di una determinata massa di cose, omogenee o non omogenee. È allora indifferente che, a determinati scopi, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate (art. 1377). Viceversa, per evidente ostacolo obiettivo, il solo consenso non ha effetto traslativo per le cose determinate soltanto nel genere; nel qual caso l'effetto medesimo non sorge fino a quando le cose da consegnare non sono state individuate (art. 1378). L'art. 1378 dichiara espressamente che l'individuazione di cose determinate solo nel genere è atto bilaterale agli effetti del trasferimento della proprietà, eliminando così il dubbio sollevato da qualche autore, per il quale, ai fini del passaggio dei rischi, la individuazione dovesse essere bilaterale, ma per il passaggio della proprietà bastasse quella unilaterale. L'individuazione deve avvenire ad ogni effetto col concorso dei due contraenti, perchè in rapporto alla cosa essa produce un mutamento nella posizione giuridica dei contraenti stessi. Si è lasciato alla libertà contrattuale delle parti di stabilire le forme e il momento di manifestazione del consenso alla separazione dal genere della cosa dovuta. Il destinatario di questa di regola presta tale consenso al momento della consegna perchè normalmente individuazione e consegna sono atti simultanei; ma può manifestarlo anche prima con misure che attuino la concentrazione dell'obbligazione generica e insieme assicurino la non sostituibilità della cosa separata. Al concorso del creditore nell'atto di individuazione è equiparata la consegna al vettore da parte del debitore, che avviene specialmente nelle vendite da piazza a piazza. Siffatta consegna è atta a realizzare la separazione e a garantire l'impossibilità di sostituzione da parte del debitore speditore; che se questi si vale della facoltà del contrordine (art. 1685), annulla la spedizione e con ciò anche l'avvenuta individuazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 629

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1376 · fonte del testo

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