Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 14 giugno 2015. 427 parole tolte, 154 parole aggiunte in 11 capoversi.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori aggiunto: di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, tolto: con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali tolto: previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblicotolto: , esponendo aggiunto: consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero tolto: ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni aggiunto: ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale tolto: essa aggiunto: la stessa appartiene, in modo aggiunto: concretamente idoneo ad indurre tolto: in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla societa', ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre aggiunto: altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
tolto: Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorche' aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.aggiunto: Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:
tolto: Nel caso di societa' soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.
tolto: La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
tolto: Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita' complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.aggiunto: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
tolto: La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.aggiunto: 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
tolto: La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusaaggiunto: 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
aggiunto: 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
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aggiunto: Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni tolto: determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
tolto: In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
tolto: Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa aggiunto: riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.