Art. 28-ter — Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta

In sede di erogazione di un rimborso d'imposta ((di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi)), l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta ((inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento)) e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, ((sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011)), le somme da rimborsare.131 Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. ((In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.)) 131 All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.131 ((6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.)) 131

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

76

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro."

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

101

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

112

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

113

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110

131

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) che "All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) il comma 5 e' abrogato". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo".

Testo vigente dal 8 agosto 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28-ter, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 8 agosto 2024. 82 parole tolte, 110 parole aggiunte.

In sede di erogazione di un rimborso d'imposta aggiunto: di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta tolto: iscritto a ruolo aggiunto: inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, tolto: sulla contabilita' aggiunto: sulle contabilita' speciali di cui all'articolo tolto: 2, comma 1 aggiunto: 3, comma 2, del decreto del tolto: Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999 aggiunto: Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. tolto: 28 del 4 febbraio 1999 aggiunto: 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente … telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. aggiunto: In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica … copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione. tolto: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono aggiunto: 6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di tolto: movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5 aggiunto: attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) che "All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) il comma 5 e' abrogato". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art28ter · fonte del testo

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