Art. 2956 c.c. — Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
- 1)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 9
- 2)dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- 3)dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu' lungo di un mese.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
Testo vigente dal 12 giugno 1966
