Codice civile

Art. 2956 c.c. — Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

  • 1)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 9
  • 2)dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
  • 3)dei notai, per gli atti del loro ministero;
  • 4)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu' lungo di un mese.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Testo vigente dal 12 giugno 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2956 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33003/2025

    17 dicembre 2025

    La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).

    Art. 2956 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2953 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27707/2025

    16 ottobre 2025

    Per i crediti vantati nei confronti di un'amministrazione pubblica non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento.

    Art. 2956 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18067/2025

    3 luglio 2025

    La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).

    Art. 2956 c.c. · Art. 2948 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 31 statuto dei lavoratori

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'elencazione che, disciplinando la prescrizione di tre anni, il codice del 1865 (art. 2140) faceva delle varie categorie di professionisti scompare nell'art. 2956, assorbita da una formula di più ampio contenuto, con la quale si assoggetta alla prescrizione triennale il diritto dei professionisti in genere per l'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Coerentemente al disposto dell'art. 2955, n. 2, che stabilisce la prescrizione di un anno in ordine al diritto dei prestatori di lavoro retribuiti a periodi non superiori al mese, l'art. 2956, n. 1, innovando al codice precedente, stabilisce la prescrizione di tre anni per il diritto dei prestatori di lavoro retribuiti a periodi superiori al mese. Nessuna innovazione è apportata circa la prescrizione triennale del diritto dei notai per gli atti del loro ministero e degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1210

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 12 giugno 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2956 · fonte del testo

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