La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art45 · fonte del testo

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