Art. 66 c.g.c. — Atti interruttivi della prescrizione

[1]1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione puo' essere interrotto per una sola volta.

[2]2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non puo' comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.

[3]3. Il termine di prescrizione e' sospeso per il periodo di durata del processo.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art66 · fonte del testo

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