Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](( (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare. (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296))))

[2]1. ((Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.)) 2. ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni.)) 3. ((Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.)) 4. ((Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.)) 5. ((Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.)) 6. ((Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.))

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

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Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025. 19 parole tolte, 142 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate tolto: (articoloaggiunto: , pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare. (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289tolto: )aggiunto: ; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. tolto: Le disposizioni dell'articolo 92 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali aggiunto: Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 2. Con uno o tolto: pidecreti aggiunto: piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma … 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economiciaggiunto: , escluse le regioni. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi … sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non tolto: puessere aggiunto: puo' essere inferiore a 12 euroaggiunto: . 6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art123 · fonte del testo

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