Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ((I requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita' contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo)). Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ((di cui al comma 1)), gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. La pensione ((di cui al comma 1)) non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

  • a)i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • b)i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
  • c)la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • d)limitatamente al diritto alla pensione ((di cui al comma 1)), non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Ai fini del conseguimento della pensione ((di cui al comma 1)) per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ((In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,)) il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 2019, N. 159. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
  • a)la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
  • b)la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
  • 1)la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
  • 2)la possibilita' di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
  • 3)forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
  • 4)per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
  • 5)lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
  • 6)la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
  • 7)l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
  • c)la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
  • a)la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
  • b)la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
  • 1)la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
  • 2)la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
  • 3)forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
  • 4)per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
  • 5)lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
  • 6)la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
  • 7)l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
  • c)la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia' espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 162/2025

    Questione inammissibile
    4 novembre 2025

    In presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità – ravvisato non solo in presenza di un’interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile – il giudice a quo ha la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi. La norma, infatti, vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o della Corte costituzionale, la quale non può che prenderne atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione delle disposizioni legislative ed essendo, piuttosto, il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo. (Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46122; S. 116/2023; S. 101/2023 - mass. 45581; S. 243/2022; S. 180/2021 - mass. 44153; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 122/2017 - mass. 40041; S. 191/2016). In considerazione del rilievo assegnato al consolidamento dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, diviene centrale l’accertamento dello stesso, connesso all’uso ripetuto nel tempo e al grado di consenso raccolto: soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, tale accertamento è necessario a verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta. (Precedenti: S. 38/2024 - mass. 46053; S. 202/2023 - mass. 45816).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, quest’ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui – per come interpretato dalla Cassazione, sez. lav., nella sentenza n. 30994 del 2024 – fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione anticipata e la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la sospensione dell’erogazione del trattamento per un’intera annualità e non solo limitatamente ai mesi di effettivo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche quando quest’ultima abbia luogo per periodi molto limitati, per una o poche giornate all’anno, e con redditi esigui. Da un lato, il rimettente non ha correttamente assolto l’onere di un’interpretazione costituzionalmente adeguata, dallo stesso ritenuta percorribile nonostante il silenzio del legislatore, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2022. Dall’altro lato, con riferimento al “diritto vivente”, il ricorrente ravvisa l’unico ostacolo nella sentenza della Cassazione n. 30994 del 2024 ma – oltre a un’interpretazione contraddittoria della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 – tale decisione, che ha individuato, come conseguenza della violazione del divieto di cumulo, la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare, e non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, è rimasta, anche perché recente, unica nella giurisprudenza di legittimità, e non risulta avere avuto un seguito generalizzato ma, anzi, limitato, da parte dei giudici di merito). (Precedenti: S. 208/2024 - mass. 46449; S. 234/2022 - mass. 45112;).

    Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 234/2022

    Questione infondata
    24 novembre 2022

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che vieta il cumulo tra la pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde non irragionevolmente a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro occasionale ei intermittente, infatti, porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza: mentre al lavoro intermittente, perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui. La scelta del legislatore non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può infatti non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. ( Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723 ; S. 127/2020 - mass. 43215 ; S. 32/2018 - mass. 39850; S. 241/2016 - mass. 39152; S. 416/1999 - mass. 25042; O. 346/2004 - mass. 28852).

    Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2019 al 1 gennaio 2022. 11 parole tolte, 89 parole aggiunte in 2 capoversi.

… maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. aggiunto: I requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita' contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione tolto: quota 100 aggiunto: di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, … della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. La pensione tolto: quota 100 aggiunto: di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione …

d) limitatamente al diritto alla pensione tolto: quota 100 aggiunto: di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Ai fini del conseguimento della pensione tolto: quota 100 aggiunto: di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di tolto: prima applicazione aggiunto: applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio tolto: 2019 aggiunto: 2022, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art14 · fonte del testo

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