Art. 2 — Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio

Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)conformita' agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;
  • b)attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, cosi' da valorizzare l'attivita' formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonche' il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
  • c)individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attivita' di impresa;
  • d)revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza nonche', con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresi' la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
  • e)orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
  • f)semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticita';
  • g)rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  • h)sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attivita' formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • i)rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di attuazione dell'attivita' formativa in azienda.

Testo vigente dal 26 febbraio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 50/2005

    Illegittimità dichiarata
    28 gennaio 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), e g) della legge n. 30 del 2003, in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost. Infatti la disposizione di cui alla lettera c), che prevede forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali da favorire «il subentro nell'attività di impresa», è norma destinata ad operare all'interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle competenze regionali. Le disposizioni sub d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità d'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali. Allo stesso modo le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) contengono norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare, sull'incentivazione al lavoro femminile. - In tema di attribuzione di competenze legislative in materia di istruzione pubblica: v. citata sentenza n. 13/2004. - In tema di contratti a contenuto formativo: rientrano nell'ampia categoria dei contratti di lavoro, la cui disciplina fa parte dell'ordinamento civile e spetta alla competenza esclusiva dello Stato, v. citata sentenza n. 359/2003. - In tema di composizione di situazioni di concorrenza di competenze legislative, la Corte costituzionale richiama principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, e quello della prevalenza, applicato nel caso di specie, v. citata sentenza n. 370/2003.

    Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 8 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 118 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;30~art2 · fonte del testo

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