Art. 70 — Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di' posti nel pubblico impiego. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo e' definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonche', per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7279 In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97

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Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, ha disposto (con l'art. 132-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I".

79

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nell'introdurre l'art. 232 al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio".

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 70, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16220/2026

    25 maggio 2026

    Il "comando" previsto dall'art. 6 della l. n. 152 del 2001 – il quale consente l'utilizzo, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici se da queste "comandati" - non è riconducibile all'istituto di matrice pubblicistica, in quanto non coinvolge pubbliche amministrazioni, essendo soggetti di diritto privato sia gli istituti di patronato che le loro organizzazioni promotrici, e non viene disposto con provvedimento di natura amministrativa del beneficiario, né nel suo esclusivo interesse; ne consegue che all'organizzazione promotrice non spetta il rimborso delle spese sostenute per il proprio personale comandato, atteso che tale diritto non è previsto dalla l. n. 152 del 2001 né può trovare base normativa in disposizioni, quali l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo prevedono in relazione al comando di diritto pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotta la fattispecie all'istituto del distacco privatistico di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha escluso il diritto al rimborso dell'organismo promotore relativamente al comando di tre lavoratori presso un istituto di patronato).

    Art. 70 · Art. 6 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

    Rassegna di maggio 2026, p. 207 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10397/2026

    20 aprile 2026

    In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), l'esclusione dalla prestazione stabilita, dall'art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015, per i pubblici dipendenti assunti a tempo indeterminato si applica anche all'ipotesi di recesso dell'Amministrazione per mancato superamento del periodo di prova, il quale ha il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell'insussistenza del diritto alla NASpI.

    Art. 70 · Art. 1 TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 318 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28902/2025

    1 novembre 2025

    In tema di trattamento economico spettante al dirigente comandato, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione utilizzatrice deve rimborsare a quella di appartenenza il trattamento fondamentale e sostenere integralmente quello accessorio che, in quanto correlato alla natura delle attività effettivamente espletate, deve tenere conto delle modalità del rapporto di servizio, con la conseguenza che il dirigente non conserva il trattamento accessorio connesso all'attribuzione dell'incarico ricoperto presso l'ente comandante, atteso che, nel periodo del comando, le responsabilità attribuite, i risultati conseguiti e le funzioni ricoperte - cui va parametrato il trattamento economico ex art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono quelle svolte presso l'utilizzatore. (Principio affermato con riguardo all'incarico di dirigente medico di struttura complessa, in relazione al disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. dell'8.6.2000).

    Art. 70 · Art. 24 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Rassegna di novembre 2025, p. 93 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    1 aprile 2025

    In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

    Art. 70 · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 253 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 2017 al 21 novembre 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nell'introdurre l'art. 232 al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art70 · fonte del testo

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