Art. 2-bis — Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni
L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attivita' lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio. 2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' abrogato
Testo vigente dal 26 gennaio 2022
